Giudizio di ottemperanza per la Carta docente: termine di novanta giorni e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 416 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accertata la sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario e decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine determinato, nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e applica la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro il riconoscimento del diritto alla Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo di euro 2.000,00 per ciascun anno, oltre interessi.
Rimasta ineseguita la pronuncia, passata in giudicato e regolarmente notificata all’Amministrazione, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e la decorrenza del termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per provvedere all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza all’indirizzo PEC dell’Amministrazione.
Ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione della ricorrente, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Collegio ha altresì accolto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo ovvero, in mancanza, all’esecuzione sostitutiva del commissario.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 1.000,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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