Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e onere di allegazione attuale (TAR Emilia-Romagna n. 612 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi iscritti nei ruoli aggiunti finalizzati allo smaltimento dell’arretrato, la mera richiesta di passaggio in decisione formulata a verbale dal difensore non è idonea a dimostrare la persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito. L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata che il ricorrente può ottenere con il provvedimento richiesto, non essendo sufficiente il riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme. Grava sulla parte l’onere di allegare le ragioni oggettive che rendono comprensibile la permanenza di tale utilità, in ossequio al principio di leale collaborazione tra parti e giudice. In difetto, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Piacenza che aveva revocato le misure di accoglienza connesse al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo altresì l’accertamento del diritto a permanere nel centro di accoglienza e, in via generica, il risarcimento del danno.
La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza non appellata, sulla base di una prima delibazione negativa circa la fondatezza del gravame. Dopo la fase cautelare la parte non ha depositato alcun atto. La causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto dell’udienza del 26 febbraio 2025 per verificare l’attualità dell’interesse; in tale sede nessuno è comparso per il ricorrente, mentre all’udienza del 28 maggio 2025 il difensore delegato ha chiesto il passaggio in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio di leale collaborazione sancito dall’art. 2 c.p.a., in base al quale giudice e parti cooperano per la ragionevole durata del processo. Lo strumento del ruolo aggiunto, unico mezzo disponibile per lo smaltimento dell’arretrato, postula una fattiva collaborazione del Foro: sarebbe stato pertanto onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni idonee a dimostrare la persistenza di un’utilità attuale e concreta.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’interesse a ricorrere deve avere i caratteri della concretezza e dell’attualità (Cons. Stato, sez. III, n. 1419 del 2025, con i conformi Cons. Stato, sez. VI, n. 343 del 2019 e Cass. civ., sez. V, n. 11646 del 2017). Nel caso concreto l’interesse è di natura pretensiva: l’eventuale annullamento della revoca non assicurerebbe un soddisfacimento diretto e immediato, occorrendo comunque un riesercizio del potere amministrativo su dati e accertamenti attuali.
La parte non ha prodotto scritti né documenti, non ha dato conto della condizione attuale dello straniero a distanza di oltre quattro anni dalla revoca, non ha indicato se egli si trovi ancora sul territorio nazionale e in base a quale titolo. Il Collegio desume argomenti di prova dal comportamento processuale ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a..
Quanto alla domanda risarcitoria, introdotta con mera formula di stile e non coltivata, la Corte esclude che possa sorreggere l’interesse: l’art. 34, comma 3, c.p.a. subordina la decisione ai fini risarcitori alla permanenza di un interesse attuale, come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 8 del 2022. Nel merito, la revoca risulta comunque legittima in forza dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015, avendo il termine per l’impugnazione del diniego di protezione internazionale cessato di dispiegare efficacia. Il ricorso è pertanto improcedibile, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.