Cessazione della materia del contendere dopo riesame in esecuzione di ordinanza cautelare (TAR Emilia-Romagna n. 618 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura cautelare che dispone il rinvio a nuova determinazione dell’amministrazione resistente (remand) anticipa gli effetti di una pronuncia di merito e, per la natura delle cose, li rende irreversibili. La nuova determinazione assunta in esecuzione del rinvio dà vita a un nuovo assetto del rapporto amministrativo, quando l’amministrazione effettui una nuova valutazione e adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare. Ne consegue la cessazione della materia del contendere quando l’atto abbia contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata. Il venir meno dell’interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare la cessazione, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato in data 19 luglio 2023 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura respingeva l’istanza e ingiungeva allo straniero di abbandonare il territorio nazionale. Il provvedimento si fondava esclusivamente su una condanna penale per spaccio di stupefacenti, sulla quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2025 lo straniero impugnava il diniego, deducendo l’erronea valutazione di pericolosità, l’omesso rilievo dei legami familiari e dell’integrazione sociale ed economica in Italia, nonché la mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990. Il TAR, con ordinanza cautelare pubblicata il 29 gennaio 2025, accoglieva l’istanza ai fini del riesame.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva l’intervenuta cessazione della materia del contendere. In data 17 aprile 2025 l’amministrazione ha depositato documentazione dalla quale emerge che, a seguito dell’ordinanza cautelare di accoglimento, la Questura ha riesaminato la domanda ed ha emesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, valido fino alla naturale scadenza amministrativa del 19 luglio 2025.
Il TAR richiama il principio secondo cui la concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell’amministrazione (remand) non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito, ma nella maggior parte dei casi comporta che tali effetti, per la natura delle cose, siano irreversibili. La nuova determinazione assunta proprio in esecuzione del rinvio, per il principio factum infectum fieri nequit, dà vita a un nuovo assetto del rapporto amministrativo, quante volte l’amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere.
Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2025, n. 1928, e il precedente ivi menzionato Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5662: la conseguenza è l’improcedibilità del ricorso ovvero la cessazione della materia del contendere, laddove si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata.
Nel caso concreto, il ricorrente, nella memoria depositata il 23 aprile 2025, si è limitato a reiterare le proprie argomentazioni difensive, senza dedurre alcunché in ordine alla nuova determinazione dell’amministrazione, la quale si è sostanzialmente vincolata al rilascio del permesso. Risultando integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere, il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 10 Reg. (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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