Ottemperanza al giudicato sulla retribuzione professionale docente: termine concesso e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 946 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme a titolo di retribuzione professionale docente è titolo esecutivo ai fini del giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un ulteriore termine per provvedere, disponendo sin d’ora la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. Il commissario può avvalersi, in caso di incapienza dei fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute a titolo di R.P.D. – retribuzione professionale del docente. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e, non essendo stata impugnata, era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente chiedeva quindi al TAR di condannare l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e, per il caso di persistente inottemperanza, di nominare un commissario ad acta, oltre alla rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava la regolare notifica della sentenza n. 241/2025, il suo passaggio in giudicato e il decorso infruttuoso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, norma che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Collegio ha pertanto accolto la domanda, ordinando al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale competente, con facoltà di delega, il quale, su richiesta della parte, porrà in essere tutti gli atti necessari entro 90 giorni dalla richiesta stessa. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari, in considerazione della natura seriale del contenzioso.
Potrebbero interessarti anche
“`
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.