Il termine per l’azione disciplinare decorre dalla conoscenza della sentenza irrevocabile (TAR Emilia-Romagna n. 201 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, il termine per l’instaurazione dell’azione disciplinare decorre, ai sensi dell’art. 1392, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza irrevocabile, del decreto penale irrevocabile o del provvedimento di archiviazione, e non già dalla conoscenza delle indagini preliminari, ancorché condotte dall’amministrazione stessa. La sospensione del procedimento per messa alla prova non integra un’accertata innocenza e non preclude all’amministrazione di valutare i fatti contestati, che presuppongono un accertamento implicito degli stessi. La sanzione espulsiva della perdita del grado per rimozione non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per evidente contraddittorietà, illogicità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri veniva sottoposto a procedimento penale per spaccio di stupefacenti, essendo stato accusato di essere il fornitore di un noto consumatore di cocaina. In seguito, l’amministrazione avviava un procedimento disciplinare che si concludeva con la sanzione della perdita del grado per rimozione.
Il militare impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dei termini di legge per l’esercizio dell’azione disciplinare, il difetto di istruttoria e la sproporzione della sanzione. In particolare, sosteneva che il termine per l’instaurazione del procedimento avrebbe dovuto decorrere dalla conoscenza degli atti di indagine, non dalla conclusione del giudizio penale. L’amministrazione si costituiva in giudizio, evidenziando la pregressa vicenda disciplinare del ricorrente, già sanzionato e poi riammesso in servizio in seguito ad annullamento giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando in primo luogo la questione della tempistica del procedimento disciplinare. Richiamato l’art. 1392 d.lgs. n. 66/2010, il Collegio ha osservato che la disposizione applicabile alla fattispecie è quella del comma 1, che fa decorrere il termine per l’instaurazione dell’azione disciplinare dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile o del provvedimento di archiviazione. Nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che l’Arma dei Carabinieri fosse a conoscenza delle indagini a carico del militare, essendone stata incaricata della conduzione, poiché la norma fa inequivocabilmente riferimento all’atto conclusivo del giudizio penale.
La Corte ha quindi ritenuto che il procedimento disciplinare, avviato dopo la sospensione del processo penale per messa alla prova, rispettasse la tempistica normativa. Ha, inoltre, precisato che la richiesta di messa alla prova, pur non implicando un’accertata responsabilità, presuppone l’assenza di condizioni per il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; pertanto, i fatti contestati all’imputato restano giuridicamente rilevanti per l’amministrazione disciplinare.
Nel merito, la sanzione è stata ritenuta legittima: il rifiuto prolungato del militare di sottoporsi all’accertamento su matrice cheratinica non aveva consentito di escludere la sua qualità di assuntore di stupefacenti, condotta incompatibile con i doveri di moralità e rettitudine richiesti a un appartenente all’Arma. La scelta sanzionatoria non è risultata censurabile, non ravvisandosi i presupposti di evidente contraddittorietà, illogicità o travisamento che legittimano il sindacato del giudice amministrativo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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