Concorso docenti, l’abilitazione da concorso non vale come percorso selettivo (TAR Lombardia n. 3254 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente, la voce A.1.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205 del 26.10.2023 — che riconosce 12,50 punti per l’abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso — non comprende l’abilitazione conseguita per effetto del superamento di un concorso ordinario abilitante. Quest’ultima, in quanto mera procedura di selezione e non percorso formativo di durata, è valorizzata esclusivamente sub B.4.1 della medesima Tabella, con la conseguenza che la sua doppia valutazione è ammessa solo ove la lex specialis la preveda espressamente. Il titolo di accesso dichiarato dal candidato nella domanda vincola l’Amministrazione alla relativa valutazione, senza possibilità di disgiungere il diploma accademico dall’abilitazione specifica.
Il Fatto
Un candidato partecipava alla procedura concorsuale indetta per la classe di concorso AB56 — strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (chitarra) — per la Regione Lombardia, le cui fasi e la cui graduatoria erano gestite dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. Nella domanda egli indicava quale tipologia di titolo di accesso la combinazione “Titolo di studio e Abilitazione specifica“, dichiarando il diploma accademico di secondo livello in discipline musicali e la procedura di abilitazione conseguita all’esito del concorso ordinario bandito con D.D. n. 499 del 28.04.2020, con votazione pari a 79 centesimi.
All’esito delle prove il candidato si vedeva attribuire, per la sezione A.1.1, il solo punteggio di 2, calcolato sull’abilitazione specifica, e nessun punteggio per la sezione A.1.2. Ritenendo erronea la valutazione dei propri titoli e di quelli di una controinteressata, impugnava la graduatoria definitiva e gli atti di individuazione dei destinatari dei contratti a tempo indeterminato, chiedendo l’accertamento del diritto a 229 punti complessivi. Nel corso del giudizio l’Amministrazione correggeva in autotutela il punteggio della controinteressata, rideterminando la graduatoria, e il ricorrente estendeva l’impugnazione con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo, richiamando il D.lgs. n. 59/2017 come modificato dal d.l. n. 36/2022, le norme transitorie dell’art. 18-bis e il D.M. n. 205 del 2023, che all’art. 11 rinvia all’Allegato B per i titoli valutabili e la ripartizione dei punteggi.
Quanto al primo profilo, il Tribunale osserva che il candidato aveva chiaramente optato per la voce “Titolo di studio e Abilitazione specifica”, accedendo al concorso con la duplice condizione prevista dall’art. 3 del D.M. n. 205/2023. Da ciò deriva la legittimità del punteggio attribuito sub A.1.1, calcolato sull’abilitazione specifica secondo la formula fissata in Tabella. Il diploma accademico non poteva essere valutato disgiuntamente, poiché una simile lettura avrebbe richiesto una diversa formulazione della domanda, con indicazione dei 24 CFU/CFA o del servizio triennale prestato.
Quanto al secondo profilo, la sezione A.1.2 si riferisce ai titoli conseguiti “attraverso percorsi selettivi di accesso”, espressione che il Collegio interpreta come riferita a corsi formativi post lauream ad accesso selettivo — quali SSIS e TFA — articolati in lezioni, tirocini ed esami finali. Il superamento di un concorso abilitante non integra un “percorso” di durata annuale o pluriennale, ma una procedura di selezione.
Sotto il profilo logico-sistematico, accogliere la tesi del ricorrente condurrebbe a una doppia valorizzazione del medesimo titolo, già premiato con i 12,50 punti della sezione B.4.1. Il Collegio richiama i precedenti secondo cui la doppia valutazione non è la regola ma l’eccezione, da prevedersi espressamente nella lex specialis. Poiché la Tabella non contiene alcuna previsione in tal senso, l’abilitazione conseguita per idoneità concorsuale non rientra tra i percorsi contemplati dalla sezione A.1.2.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, incentrati sugli stessi vizi in via derivata, sono pertanto respinti, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.
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Nota della Redazione
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