Sopravvenuta istanza di sanatoria e improcedibilità dell’appello per carenza di interesse (Cons. Stato n. 1265 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di appello avverso il diniego di accertamento di conformità urbanistica, la sopravvenuta presentazione di un’istanza di sanatoria semplificata ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, come modificato dalla legge n. 105/2024, determina il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione. La valutazione dell’Amministrazione sull’istanza comporterà la formazione di un nuovo provvedimento che varrà in ogni caso a superare quello già impugnato, spostando l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del diniego all’eventuale annullamento della reiezione della sanatoria. Il giudice dichiara pertanto improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., applicabile al giudizio d’appello in virtù del rinvio operato dall’art. 38 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania il diniego del Comune di accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica, adottato ex artt. 36 d.P.R. n. 380/2001 e n. 167 d.lgs. n. 42/2004, relativo a un portico e a una struttura priva di copertura realizzati presso un’area annessa a una struttura ricettiva. Il diniego si fondava sul superamento dei limiti del RUEC e della circolare ministeriale n. 33/2009, con conseguente insussistenza della doppia conformità.
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo completa e adeguata la motivazione del diniego. L’originario ricorrente ha proposto appello con un unico articolato motivo, censurando l’affermazione della prevalenza dei piani paesistici solo in senso restrittivo, la qualificazione delle opere come difformi e la mancata valutazione delle osservazioni difensive. Con nota di passaggio in decisione l’appellante ha poi dichiarato di aver presentato, in data 7 febbraio 2026, istanza di sanatoria semplificata e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dall’appellante, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo. Ne consegue, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in linea con il precedente della Sez. II n. 4575 del 2025.
Il collegio argomenta che la valutazione dell’Amministrazione sull’istanza di sanatoria comporterà la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto. Tale atto varrà in ogni caso a superare quello oggetto di impugnativa, spostando l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del diniego già adottato all’eventuale annullamento del provvedimento di reiezione della sanatoria richiamando sul punto la Sez. III n. 3690 del 2025.
Il Consiglio di Stato ribadisce poi che l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone al giudice amministrativo di dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d’appello. Ciò in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a. alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado, secondo l’orientamento consolidato richiamato (Sez. V n. 10646 del 2023, Sez. V n. 786 del 2015, Sez. V n. 3440 del 2012).
In conclusione, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nulla per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione nel giudizio d’appello.
Nota della Redazione
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