Revisione straordinaria della patente nautica e obbligo di avvio del procedimento (TAR Puglia n. 1503 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revisione straordinaria della patente nautica disposta ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.M. n. 146/2008 costituisce provvedimento discrezionale, non sanzionatorio ma cautelativo, finalizzato a verificare l’idoneità psico-fisica e tecnica del titolare. Poiché esso incide direttamente sulla sfera giuridica del destinatario, l’amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, salvo che ricorrano ragioni di impedimento per particolari esigenze di celerità. L’omessa comunicazione determina l’illegittimità del provvedimento, tanto più quando il titolare risulti estraneo ai fatti accertati in sede penale che ne costituiscono il presupposto. La natura discrezionale dell’atto esclude che la revisione possa essere disposta in modo automatico, dovendosi invece valorizzare il contraddittorio procedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una patente nautica conseguita nel 2012, impugna il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Brindisi, ha disposto la revisione straordinaria del titolo, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.M. n. 146/2008. L’atto si fonda sul passaggio in giudicato di una sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva accertato la falsità dei verbali d’esame tenuti presso il medesimo Ufficio in alcune date del 2011 e del 2012, tra cui quello riguardante il ricorrente.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, la carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. La Sezione, con ordinanza cautelare, aveva già sospeso l’efficacia dell’atto impugnato. All’udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma in sede di merito i rilievi già espressi in fase cautelare, ritenendo fondata la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La stessa difesa erariale, nella memoria depositata il 9 gennaio 2025, aveva riconosciuto che il ricorrente non aveva formalmente ricevuto l’avviso, essendo errata l’indicazione della raccomandata riportata nell’atto difensivo.

Il percorso argomentativo parte dalla qualificazione dell’istituto. L’art. 39 d.M. n. 146/2008, nel testo vigente ratione temporis, consente al Ministero di disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi. La Corte sottolinea che si tratta di un provvedimento discrezionale, adottato quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici o sull’idoneità tecnica alla navigazione. La finalità non è sanzionatoria, ma cautelativa, e la revisione non è automatica, dipendendo dalla valutazione dell’Ufficio preposto.

Da tale natura deriva, secondo il Collegio, la necessità del coinvolgimento dell’interessato nel procedimento. L’art. 7 legge n. 241/1990 impone la comunicazione di avvio ai soggetti destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale, ove non sussistano ragioni di impedimento per particolari esigenze di celerità. Nel caso concreto, la comunicazione risultava ancor più necessaria in ragione dell’estraneità del ricorrente ai fatti accertati nella sentenza penale, che aveva dichiarato la falsità dei verbali d’esame relativi a date diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato.

La Corte rileva quindi l’illegittimità dell’atto per la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, profilo ritenuto assorbente e dirimente rispetto alle ulteriori censure. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza dei successivi provvedimenti dell’amministrazione. Le spese processuali sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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