Parere paesaggistico negativo vincola il diniego di condono edilizio (TAR Sicilia n. 2536 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio fondato su un parere paesaggistico negativo della Soprintendenza, vincolante e non annullato in sede giurisdizionale, non richiede una nuova e autonoma valutazione paesaggistica da parte del Comune, che può motivare mediante il richiamo al parere conosciuto dall’interessato e da questi impugnato. La censura di illegittimità derivata del provvedimento comunale è infondata quando il parere presupposto abbia superato il sindacato del giudice amministrativo. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non vizia il diniego quando, per il carattere vincolante del parere, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, con applicazione dell’art. 21-octies, secondo comma, primo periodo, della legge n. 241/1990. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico il cosiddetto terzo condono non consente la sanatoria di interventi comportanti nuove superfici e volumetrie. La formazione del silenzio-assenso presuppone la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali, compreso il favorevole esito della valutazione paesaggistica.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune di Lipari ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 dall’originaria proprietaria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003. L’istanza riguardava un ampliamento di circa 26 metri quadri e 88 metri cubi, realizzato al piano terra di un fabbricato residenziale nell’isola di Lipari, asseritamente ultimato nel luglio 1995.

Il diniego comunale si fondava sul parere paesaggistico negativo della Soprintendenza, autonomamente impugnato dal ricorrente con altro ricorso, respinto dal Tribunale con sentenza passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, l’illegittimità derivata del diniego, il difetto di istruttoria, l’erronea applicazione dell’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269 del 2003, l’anteriorità delle opere rispetto al vincolo, la formazione del silenzio-assenso e la violazione dell’affidamento e della proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il diniego impugnato trova il proprio necessario presupposto nel parere paesaggistico negativo della Soprintendenza, già impugnato con separato ricorso e respinto con sentenza del medesimo Tribunale. Le censure rivolte direttamente contro il parere, già esaminate e respinte nella sede propria, non possono essere riproposte mediante l’impugnazione dell’atto comunale consequenziale: le contestazioni della sentenza vanno formulate con gli ordinari mezzi di impugnazione. La relativa doglianza è pertanto inammissibile.

È infondata la censura di illegittimità derivata. Il parere negativo conservava piena efficacia al momento dell’adozione del provvedimento e ha superato il sindacato giurisdizionale. In presenza di un parere vincolante proveniente dall’autorità competente, il Comune non era tenuto a svolgere una nuova e autonoma valutazione paesaggistica, potendo motivare mediante il richiamo al parere. Il tempo trascorso non rileva: il procedimento di sanatoria paesaggistica è disciplinato dall’art. 32 della legge n. 47/1985, sicché non si applicano automaticamente i termini e i meccanismi sostitutivi dell’ordinario procedimento di autorizzazione paesaggistica, e il mero superamento del termine non consuma il potere della Soprintendenza.

Quanto al preavviso di rigetto, il Tribunale ha escluso il vizio, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, stante il carattere vincolante del parere e la conseguente impossibilità giuridica di accogliere la domanda. Le osservazioni prospettabili riguardavano esclusivamente la legittimità e il merito del parere, già dedotte e respinte. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies, secondo comma, primo periodo, della legge n. 241/1990.

Le ulteriori doglianze sulla condonabilità sono infondate. Le opere consistono in un ampliamento con nuova volumetria, qualificato nella domanda come abuso di tipologia 1. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico il terzo condono non consente la sanatoria degli interventi comportanti nuove superfici e volumetrie, essendo ammesse soltanto le opere minori riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003. La consistenza dell’ampliamento impedisce di ricondurlo a mera manutenzione, restauro o risanamento conservativo. Il territorio delle Isole Eolie era già sottoposto a vincolo in forza dei provvedimenti regionali richiamati.

Nessun silenzio-assenso poteva formarsi: in materia di condono in area vincolata la formazione del titolo tacito presuppone tutti i requisiti sostanziali, compreso il favorevole esito della valutazione paesaggistica, e nel caso è stato adottato un espresso parere negativo. Prive di fondamento sono infine le censure su affidamento, disparità di trattamento e proporzionalità, non venendo in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale. Il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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