Inammissibile l’azione di nullità della concessione edilizia in sanatoria: il vizio è annullabilità (TAR Sardegna n. 225 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria rilasciato in violazione di vincoli paesaggistici o urbanistici non è giuridicamente inesistente né nullo, ma unicamente annullabile per violazione di legge ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241/1990, dovendo essere impugnato nel termine di decadenza di cui all’art. 41 c.p.a. L’azione di nullità del provvedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 31, comma 4, e 21-septies della legge n. 241/1990, è proponibile entro il termine decadenziale di 180 giorni e non è imprescrittibile. La presenza di titoli edilizi in sanatoria consolidati esclude la configurabilità di un’abuso edilizio e qualifica l’istanza del privato come richiesta di intervento in autotutela, potere di natura discrezionale non coercibile dal cittadino. È inammissibile la querela di falso proposta incidentalmente dinanzi al giudice amministrativo, riservata all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 8, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di immobili adiacenti a quelli oggetto di presunti abusi edilizi, ha proposto azione volta all’accertamento della nullità insanabile o della inesistenza giuridica della concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990 rilasciata dal Comune di Calasetta, deducendo un difetto assoluto di attribuzione in capo all’amministrazione comunale. Il ricorrente ha sostenuto che l’azione sarebbe imprescrittibile e che il provvedimento sarebbe stato emesso con carenza di potere in quanto avente ad oggetto un abuso edilizio non sanabile. Si è costituito il Comune di Calasetta, eccependo plurime questioni preliminari e chiedendo il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente ha depositato una querela di falso incidentale e delle note d’udienza, opponendosi alla definizione del giudizio in forma semplificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’opposizione alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo che le note d’udienza depositate dal ricorrente integrassero una memoria tardiva, inammissibile in quanto depositata oltre il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio. Ha altresì chiarito che la mera intenzione, genericamente dichiarata, di proporre motivi aggiunti non costituisce causa ostativa alla definizione immediata della controversia, trovando tale potere fondamento nei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.
Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile la querela di falso proposta incidentalmente, rammentando che l’art. 8, comma 2, c.p.a. riserva all’autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione dell’incidente di falso, eccettuandola espressamente dalle questioni pregiudiziali decidibili dal giudice amministrativo. Il Collegio ha rilevato che l’azione di nullità avverso la medesima concessione edilizia era già stata proposta in plurimi giudizi dalla società della quale il ricorrente è socio, richiamando le argomentazioni già rese in precedenti decisioni della Sezione, tutte confermate dal Consiglio di Stato.
La Corte ha rimarcato che la categoria dell’atto amministrativo “illecito” non trova riscontro nel diritto positivo, che contempla unicamente le figure patologiche dell’annullabilità e della nullità di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990, quest’ultima configurabile solo nelle fattispecie tassative ivi previste. I vizi dedotti dal ricorrente, concernenti la violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici, integrano al più ipotesi di annullabilità per violazione di legge dei titoli edilizi rilasciati, i quali, in quanto meramente annullabili, legittimano le opere realizzate e devono essere tempestivamente impugnati dagli interessati nei termini di legge.
Il Tribunale ha evidenziato che l’esistenza di una pluralità di provvedimenti autorizzatori consolidati esclude l’abusività delle opere e qualifica l’iniziativa del privato come una sostanziale richiesta di riesame in autotutela dei titoli edilizi, potere avente natura discrezionale non coercibile mediante il ricorso avverso il silenzio. In ragione di ciò, il ricorso è risultato tardivo, dovendosi l’azione proporre nel termine di decadenza decorrente dalla percezione dei vizi del provvedimento, certamente anteriore al 2017, momento in cui il ricorrente ha dichiarato di aver avuto conoscenza del titolo edilizio. Il Collegio ha infine applicato l’art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a., condannando la parte ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma in favore del Comune, ravvisando nella condotta processuale la sussistenza di colpa grave per la manifesta infondatezza della domanda e l’anomalo proliferare di iniziative giurisdizionali strumentali.
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Nota della Redazione
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