Revoca dell’affidamento in custodia dell’alloggio ERP rientra nella giurisdizione amministrativa (TAR Sicilia n. 1345 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale pubblica il riparto di giurisdizione si fonda sul momento procedimentale cui inerisce la controversia e sulla natura del potere in concreto esercitato, secondo il criterio del petitum sostanziale. La revoca dell’affidamento in custodia dell’alloggio, adottata in via di autotutela provvedimentale per la ritenuta carenza originaria di un requisito di bando, si colloca nella fase pubblicistica e incide su una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La clausola del bando che consente l’accettazione del nucleo utilmente collocato in graduatoria non deroga ai requisiti soggettivi di accesso, ma opera come meccanismo di flessibilità per l’assegnazione di un alloggio sovradimensionato a nucleo già qualificato. Il principio di proporzione tra capienza dell’alloggio e consistenza del nucleo familiare, espresso dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 1035/1972, è coerente con l’art. 3 Cost. e non determina disparità di trattamento.
Il Fatto
Con bando speciale del 2024 il Comune e lo IACP di Ragusa indicevano una procedura per l’assegnazione di alloggi a canone sostenibile. Il ricorrente partecipava per la categoria “riserva anziani” e risultava collocato nella graduatoria definitiva; il 5 giugno 2025 sottoscriveva il verbale di consegna provvisoria in custodia di un alloggio di quattro vani, idoneo per cinque unità.
Lo IACP sospendeva poi l’iter e invitava alla restituzione, rilevando che il nucleo familiare era composto da una sola persona, in violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 1035/1972 e dell’art. 7 del bando. Con provvedimento del 3 ottobre 2025 revocava definitivamente la custodia provvisoria. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al giudice amministrativo; le amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione e l’infondatezza nel merito. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 3623 del 2012, n. 9918 del 2018, n. 5252 e n. 5253 del 2020 e l’ordinanza n. 621 del 2021, ricorda che lo spartiacque è l’atto di assegnazione: prima si è nella fase pubblicistica, dopo in un rapporto paritetico. Nel caso concreto, però, il provvedimento impugnato non si inscrive in tale rapporto, perché ha ad oggetto la revoca dell’affidamento in custodia, peraltro provvisorio, fondato sulla carenza originaria di un requisito.
Il Tribunale qualifica l’atto come espressione di autotutela provvedimentale esercitata nella fase pubblicistica, non come gestione di un rapporto locatizio. Applicando l’art. 7 c.p.a. e il criterio della causa petendi, conclude che la posizione incisa resta di interesse legittimo e radica la giurisdizione in capo al giudice amministrativo.
Nel merito il ricorso è respinto. Il Collegio interpreta l’art. 2 del bando alla luce degli artt. 1362 e 1363 c.c.: la locuzione “nucleo familiare che comprende un componente anziano” postula un nucleo composito e non un anziano solo. La clausola dell’art. 7 non deroga ai requisiti di accesso, ma consente di assegnare un alloggio sovradimensionato a un nucleo già qualificato, previa accettazione del maggior canone. Una diversa lettura svuoterebbe il requisito e contrasterebbe con l’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 1035/1972, che esprime il principio di proporzionalità tra vani e componenti.
Quanto all’affidamento, la consegna era avvenuta in forma provvisoria e condizionata, ai sensi del D.A. n. 74 del 5 luglio 2007, e la carenza originaria del requisito esclude un affidamento meritevole di tutela. Sulla mancata comunicazione di avvio, il provvedimento era vincolato e trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 1035/1972 è dichiarata manifestamente infondata, per la coerenza della norma con l’art. 3 Cost.
Nota della Redazione
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