Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 4233 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conseguente alla modifica del provvedimento impugnato che ne elimini l’attitudine lesiva, determina l’improcedibilità del ricorso per ragioni di carattere processuale. Il principio della piena disponibilità dell’azione impone al giudice di prendere atto delle dichiarazioni delle parti che attestino il venir meno dell’interesse alla pronuncia. L’intervenuta integrale sostituzione del quadro prescrittivo contestato priva di oggetto l’impugnazione, rendendo inutile la decisione nel merito. La declaratoria di improcedibilità è compatibile con la compensazione delle spese ove le parti vi abbiano manifestato accordo.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la nota ministeriale prot. DVA n. 0023236 del 16 ottobre 2018 e, ove occorrer possa, il D.M. n. 67 del 1 marzo 2018 recante il riesame complessivo dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio di un complesso di raffinerie. L’impugnazione era limitata alla prescrizione n. 31 del P.I.C. — relativa all’installazione di sistemi di recupero dei vapori sui serbatoi a tetto fisso, come da BAT 49 — e alla prescrizione n. 8 del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Dopo l’istruttoria disposta con ordinanza presidenziale e un rinvio per pendenza di trattative, la società ha rappresentato che il procedimento era stato concluso con il D.M. n. 264 del 22 luglio 2024, recante riesame parziale della AIA e integrale sostituzione della prescrizione contestata. Ha quindi chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. L’amministrazione ha aderito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che entrambe le parti, con le memorie da ultimo prodotte, hanno rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione. Il giudice prende atto di tali dichiarazioni in virtù del principio della piena disponibilità dell’azione.

La modifica del quadro prescrittivo, intervenuta nelle more del giudizio, ha eliminato l’attitudine lesiva del provvedimento impugnato. Ne deriva la carenza di interesse sopravvenuta e, sul piano processuale, l’improcedibilità del ricorso. Il Tribunale richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216, Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422 e T.A.R. Catania, sez. I, 18 luglio 2022, n. 1931.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, valorizzando il manifestato accordo delle parti al riguardo. Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *