Carta del docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1379 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, anche in funzione di giudice del lavoro, con la quale sia stato riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107. La legittimazione passiva spetta all’amministrazione scolastica centrale, tenuta ad adottare il provvedimento di attribuzione e ad accreditare gli importi riconosciuti. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve ritenersi rispettato quando risulti dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo. In difetto di contestazione sul credito e in presenza di inottemperanza dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e nomina, per l’eventuale ulteriore inerzia, il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti a tempo determinato, avevano adito il giudice ordinario per il riconoscimento del diritto all’assegnazione della c.d. carta del docente per gli anni di servizio prestato con contratto a termine. Con la sentenza del Tribunale di Como – Sezione II n. 277/2024 del 29 ottobre 2024, il giudice del lavoro aveva accolto la domanda e dichiarato il diritto all’accredito degli importi ivi indicati, oltre al maggiore tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

A fronte della inottemperanza dell’amministrazione, gli interessati hanno proposto distinti ricorsi per l’esecuzione del giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza civile e che fosse fin d’ora nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. L’amministrazione si è costituita con mere comparse di stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, in ragione della loro connessione soggettiva e oggettiva: entrambi, infatti, erano stati proposti per l’esecuzione della medesima sentenza del giudice civile.

Sul piano formale, il Collegio ha verificato la regolarità del contraddittorio e della documentazione prodotta. È stata depositata copia asseverata della sentenza da ottemperare e la relativa attestazione di passaggio in giudicato. È stata inoltre dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, con la conseguenza che i ricorsi risultano proposti nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, i ricorrenti hanno dichiarato che l’amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza. Sul punto l’amministrazione resistente non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento delle relative procedure. Il Collegio ha quindi rilevato che l’an e il quantum dei crediti non risultano contestati.

Su queste basi, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di ottemperare alla sentenza del giudice del lavoro, rilasciando ai ricorrenti, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, le rispettive carte elettroniche del docente e accreditando su di esse gli importi riconosciuti.

Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine così assegnato, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Il Tribunale ha precisato che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso. Le spese dei giudizi riuniti, liquidate equitativamente in ragione dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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