Potestà statutaria dell’Unione di Comuni anche per le modifiche successive alla prima istituzione (TAR Emilia-Romagna n. 1430 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In forza dell’art. 32, comma 4, TUEL, come modificato dall’art. 1, comma 105, legge n. 56/2014, l’Unione di Comuni ha potestà statutaria piena: in fase di prima istituzione lo statuto è approvato dai consigli dei Comuni partecipanti, mentre le successive modifiche sono adottate dal Consiglio dell’Unione. La disciplina sopravvenuta, dichiarata conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale n. 33 del 2019, si applica anche alle Unioni già costituite prima della riforma, in assenza di disposizioni transitorie contrarie, secondo il principio tempus regit actum. Ne consegue che la delibera di adesione di un nuovo Comune e la correlata modifica statutaria sono legittimamente assunte dal Consiglio dell’Unione, restando irrilevante la difforme clausola dello statuto previgente che subordinava la modifica all’approvazione dei Consigli dei Comuni aderenti. La mancata abrogazione espressa della clausola incompatibile non determina l’illegittimità della modifica adottata in ossequio alla nuova norma di legge, potendo semmai rilevare quale vizio dello statuto nella parte rimasta inadeguata.
Il Fatto
Con atto del 27 dicembre 2013 undici Comuni della Valmarecchia avevano costituito l’Unione di Comuni ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 267/2000, prevedendo nello statuto che l’adesione di nuovi Comuni fosse subordinata alla modifica dello statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti.
A seguito dell’ingresso del Comune di Montecopiolo nel territorio regionale, l’Unione aveva deliberato modifiche statutarie per consentirne l’immediata adesione, intervenendo sulla composizione consiliare e sulla decorrenza dell’ingresso. Il Comune di Pennabilli, socio dell’Unione, aveva impugnato le delibere, deducendo lo sviamento rispetto alla procedura prevista dallo statuto del 2013 e la violazione del principio di adeguatezza finanziaria per la mancata remunerazione dei costi iniziali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha ritenuto dirimente l’esame della novella di cui alla legge n. 56/2014, che ha attribuito all’Unione la potestà statutaria e regolamentare, disponendo che le modifiche statutarie successive alla prima istituzione siano approvate dal Consiglio dell’Unione.
La disposizione, ha ricordato il Collegio, è stata ritenuta conforme al principio autonomistico dalla Corte costituzionale n. 33 del 2019, valorizzando il meccanismo della rappresentanza di secondo grado che preserva il ruolo degli enti locali nella partecipazione agli organi decisionali dell’Unione. Il Collegio ha condiviso inoltre le conclusioni del Consiglio di Stato n. 2456/2016 e n. 376/2024, che hanno espressamente affermato la competenza del Consiglio dell’Unione in materia di modifiche statutarie.
Quanto all’applicabilità alle Unioni preesistenti, il TAR ha escluso che la mancanza di disposizioni transitorie impedisca l’operatività della nuova disciplina: il legislatore ha inteso accentuare l’autonomia dell’Unione e la nuova norma, in base al principio tempus regit actum, governa il funzionamento di tutte le Unioni, incluse quelle già costituite, con la conseguenza che la delibera adottata nel 2022 non è affetta dal dedotto vizio di incompetenza.
Quanto al profilo finanziario, il Collegio ha rilevato che la modifica dell’art. 5, comma 2, dello statuto non ha comportato una rinuncia alla remunerazione dei costi iniziali, ma ne ha disciplinato le modalità, prevedendo l’ingresso immediato solo su espressa e motivata richiesta del Comune entrante, e ha osservato che la concreta regolamentazione dell’adesione è contenuta nella convenzione allegata alla deliberazione n. 26 del 2022, non impugnata.
Il TAR ha infine riconosciuto il difetto di coordinamento tra l’art. 5, comma 1, dello statuto — rimasto ancorato al vecchio procedimento — e la nuova disciplina legale, ma ha precisato che la mancata modifica di tutte le disposizioni non può determinare l’illegittimità delle modifiche conformi alla legge, potendo al più configurare un vizio dello statuto nella parte in cui non è stato adeguato alla sopravvenuta normativa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la natura interpretativa della questione.
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Nota della Redazione
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