Improcedibile il ricorso se l’interesse è dichiarato in modo generico (TAR Emilia-Romagna n. 988 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la persistenza dell’interesse a ricorrere deve essere concreta e attuale e non può essere dimostrata con una dichiarazione generica e immotivata di volontà di addivenire alla decisione di merito. Il giudice può desumere la sopravvenuta carenza d’interesse dal comportamento processuale delle parti, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., e dichiarare il ricorso improcedibile. Nell’ambito del rapporto di soggiorno, l’interesse pretensivo al rilascio o al rinnovo del titolo non è mai soddisfatto direttamente dalla pronuncia di annullamento, perché residua in ogni caso un riesercizio attuale del potere discrezionale dell’Amministrazione, che non può avvenire “ora per allora”.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato in data 15 aprile 2019 domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura competente, con due distinte richieste notificate nel 2019 e nel 2020, aveva sollecitato l’integrazione della documentazione mancante e il versamento del contributo di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. Non essendo pervenuto alcun riscontro, l’Amministrazione ha inviato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, restituito per compiuta giacenza, e ha quindi adottato il diniego per improcedibilità dell’istanza.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, lamentando l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria, e deducendo uno stato di depressione e ansia, aggravato dalla crisi pandemica, che gli avrebbe impedito di riscontrare le richieste dell’Ufficio. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e l’appello cautelare è stato rigettato dal Cons. Stato, sez. III, con ordinanza del 28 gennaio 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La causa era stata iscritta nel ruolo aggiunto, finalizzato allo smaltimento dell’arretrato e alla verifica della persistenza di un interesse concreto alla decisione. In tale contesto, il principio di leale collaborazione di cui all’art. 2 c.p.a. imponeva alla parte di rappresentare motivatamente le ragioni oggettive dell’utilità attuale della pronuncia.

La dichiarazione depositata dal procuratore dell’8 febbraio 2025, con cui si afferma genericamente l’interesse alla decisione, non soddisfa tale esigenza. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’interesse a ricorrere «deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità» e deve consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata, non essendo sufficiente il mero riferimento a una pretesa astratta (Cons. Stato, sez. III, n. 1419 del 2025; conformi Cons. Stato, sez. VI, n. 343 del 2019 e Cass. civ., sez. V, n. 11646 del 2017).

Nel caso di specie l’interesse è di tipo pretensivo. Anche in caso di accoglimento, l’annullamento del diniego non assicurerebbe un soddisfacimento diretto e immediato, poiché residua un necessario riesercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, da compiersi su dati e accertamenti attuali. Non è configurabile un’attribuzione “ora per allora” del bene della vita perseguito, condizionato alla permanenza di requisiti soggettivi e presupposti oggettivi.

Depongono per la carenza d’interesse anche l’assenza di depositi successivi alla fase cautelare, la natura del provvedimento impugnato, destinato a effetti temporanei, il giudicato cautelare sfavorevole non appellato e l’assenza di domanda risarcitoria o di riserva di proporla. Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.

Il ricorso è comunque infondato nel merito. Le censure non scalfiscono la legittimità del diniego: nessuna contestazione concreta è svolta sulla rilevanza dei documenti richiesti e non esibiti, né è fornita prova delle ragioni che avrebbero impedito il tempestivo riscontro. La fase partecipativa risulta ritualmente osservata. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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