Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse dopo rigetto della cautelare (TAR Calabria n. 351 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione va dichiarata quando la pretesa azionata ha perso ogni utilità per la parte, come nel caso in cui l’anno scolastico di cui si contestava la mancata ammissione sia ormai decorso. Il rigetto dell’istanza cautelare, rimasto inoppugnato, e l’assenza di successivi scritti difensivi concorrono a fondare la pronuncia di improcedibilità. La domanda di risarcimento del danno formulata esclusivamente in sede di conclusioni, senza allegazione della natura e della quantificazione del pregiudizio, è inammissibile per genericità.
Il Fatto
Il ricorrente, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, ha impugnato il provvedimento con cui il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria non ha ammesso la figlia minore alla classe IV, successiva a quella frequentata. Ha domandato l’annullamento dell’atto, previa sospensione dell’efficacia, unitamente a un generico risarcimento dei danni.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito con memoria di mera forma; il Liceo non si è costituito. Il Collegio ha respinto l’istanza cautelare. Dopo tale decisione, rimasta inoppugnata, il ricorrente non ha depositato scritti difensivi, neppure in vista dell’udienza straordinaria dell’1 aprile 2026, in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla constatazione che il ricorso appare privo dell’articolazione di specifici motivi di diritto, così come richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., e che la stessa istanza cautelare era stata respinta sulla base di una motivazione confermata dal Collegio.
Su un piano logicamente distinto si colloca la valutazione dell’interesse alla decisione. L’atteggiamento processuale complessivamente tenuto dalla parte dopo il rigetto della cautelare, unito alla natura della res controversa, induce a ravvisare una sopravvenuta carenza di interesse: l’anno scolastico 2022/2023 che la minore ambiva a frequentare è, infatti, abbondantemente decorso.
Il venir meno dell’utilità della pronuncia annullatoria determina così l’improcedibilità della domanda di annullamento. Il giudice sottolinea che a tale esito non osta la richiesta di risarcimento, formulata esclusivamente in sede di conclusioni e priva di qualsivoglia allegazione in ordine alla natura dei pretesi danni e alla relativa quantificazione: essa è pertanto inammissibile per genericità.
Il Collegio dichiara quindi il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e, nella restante parte, inammissibile, con compensazione delle spese di lite e declaratoria di irripetibilità del contributo unificato, ove versato.
Nota della Redazione
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