Difetto di legittimazione attiva dell’associazione che agisce a tutela di interessi ambientali (TAR Lazio n. 12523 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la legittimazione attiva delle associazioni rappresentative di interessi collettivi è subordinata al ricorrere di condizioni cumulative: la questione dibattuta deve attenere in via immediata alle finalità statutarie, risolvendosi in una lesione diretta dello scopo istituzionale, e l’interesse tutelato deve essere comune a tutti gli associati. Per le associazioni che deducono interessi ambientali occorrono inoltre il perseguimento statutario non occasionale di obiettivi di protezione ambientale, un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene leso e un’attività protratta nel tempo. L’onere di dimostrare tali requisiti grava sull’associazione ricorrente e non può essere assolto con mere enunciazioni assertive, essendo inidonee le iniziative successive all’adozione del provvedimento impugnato, come l’esercizio del diritto di accesso o la proposizione del gravame. La legittimazione dell’ente territoriale esponenziale della collettività discende direttamente dalla sua natura pubblicistica e non richiede la dimostrazione dei suddetti requisiti.
Il Fatto
Una società attiva nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presentava nel 2020 istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 139,56 MWp su una superficie di 171,7 ha nei comuni di Canino e Tuscania. Dopo una prima pronuncia negativa annullata in giudizio, il progetto veniva significativamente ridotto e rimodulato, ottenendo parere positivo dal Ministero della Cultura e dal Comune, fino al rilascio del PAUR nell’agosto 2025. L’associazione ricorrente, che si occupa di tutela dei consumatori, impugnava il provvedimento deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, ritenendola fondata. Richiamati i principi dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 2020, secondo cui la legittimazione delle associazioni richiede che la questione attenga in via immediata allo scopo statutario e che l’interesse sia comune a tutti gli associati, la sentenza ha evidenziato l’orientamento per cui, in materia ambientale, occorre anche la dimostrazione di un’attività non occasionale e protratta nel tempo. L’esame dello statuto ha rivelato che la finalità principale dell’associazione è la solidarietà sociale nella tutela dei consumatori e degli utenti, mentre la tutela ambientale risulta marginale e ancillare, inserita in un elenco eterogeneo di principi ispiratori.
Decisiva è risultata l’assenza di prova di un’attività concreta e continuativa: l’associazione non ha prodotto documenti idonei a dimostrare osservazioni, pareri o campagne informative svolte in epoca anteriore al provvedimento impugnato. Le istanze di accesso, l’istanza in autotutela e la stessa proposizione del ricorso, tutte successive all’adozione del PAUR, sono state ritenute inidonee a comprovare il requisito della non occasionalità. Il Collegio ha inoltre valorizzato il proprio precedente specifico, la sentenza T.A.R. Lazio, Sez. V, n. 11786 del 2022, passata in giudicato, che aveva già dichiarato inammissibile un ricorso della medesima associazione per difetto di legittimazione attiva, non ravvisando ragioni per discostarsene.
Pur avendo dichiarato l’inammissibilità del ricorso, la sentenza ha svolto considerazioni ultronee sul merito delle censure, ritenendole infondate. In particolare, ha escluso la contraddittorietà tra la VIA negativa del 2022 e quella positiva del 2025, trattandosi di progetti sostanzialmente diversi, con potenza ridotta di oltre il 34% e superficie quasi dimezzata, corredati da significative mitigazioni e dall’arretramento rispetto ai beni vincolati. Il parere favorevole con condizioni reso dal MIC all’esito di un’articolata interlocuzione è stato ritenuto espressivo del superamento delle criticità, mentre il vincolo paesaggistico sopravvenuto del D.M. n. 23 del 2024 non determina un divieto assoluto ma impone una valutazione di compatibilità, effettivamente svolta.
Quanto all’effetto cumulativo, la valutazione è stata correttamente circoscritta ai progetti esistenti e/o approvati nel raggio di cinque chilometri, come richiesto dall’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. La novella dell’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 199/2021, che vieta gli impianti fotovoltaici a terra in zone agricole, non è stata ritenuta applicabile ai procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore, quale quello in esame, risalente al 2020 e riavviato nel 2022, in assenza di un’espressa previsione retroattiva. Le censure relative alle misure compensative e alla loro quantificazione sono state infine dichiarate inammissibili o infondate, richiamandosi la facoltatività di tali misure e l’inammissibilità delle doglianze formulate per la prima volta con la memoria difensiva.
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Nota della Redazione
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