CCNL diverso in offerta e verifica di equivalenza: no a esclusione automatica (Cons. Stato n. 7247 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che nella propria offerta indichi un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante non è destinatario di esclusione automatica, ma impone all’amministrazione l’espletamento del sub-procedimento di verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative, ai sensi dell’art. 11, comma 3 e comma 4, d.lgs. n. 36/2023. La dichiarazione di equivalenza non richiede formule sacramentali e la sua attendibilità va accertata dalla stazione appaltante con le modalità dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, non essendo surrogabile dal giudice amministrativo, in ossequio al divieto di sindacato sostitutivo di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.. L’omessa verifica integra un vizio istruttorio che non determina l’estromissione del concorrente, ma la rinnovazione del segmento procedimentale omesso. La congruità del costo della manodopera va parametrata alle tabelle ministeriali vigenti, non rilevando gli incrementi retributivi contrattuali non ancora recepiti in dette tabelle.
Il Fatto
La controversia riguarda due gare indette da Azienda Zero per la gestione dei vettori energetici delle aziende sanitarie del Veneto. Nel lotto relativo a una ULSS l’aggiudicazione era stata disposta in favore di un operatore collocatosi al primo posto, mentre la ricorrente risultava seconda per effetto del vincolo di aggiudicazione.
Il TAR Veneto accoglieva il ricorso, rilevando l’ambivalenza della documentazione dell’aggiudicataria sul CCNL applicabile e l’omessa verifica di equivalenza delle tutele. Da qui l’appello principale dell’aggiudicataria, l’appello incidentale della seconda classificata e la riunione dei due giudizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’assunto secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto vedere dichiarata l’inammissibilità della censura per discrasia tra interesse perseguito ed esito rinnovatorio: l’interesse era duplice e la censura era stata formulata in via principale e subordinata.
Nel merito, il Consiglio di Stato esclude che i giustificativi dell’aggiudicataria valessero come impegno ad applicare il CCNL indicato dal bando. La dichiarazione ivi contenuta conferma anzi l’applicazione del CCNL multiservizi, e il richiamo alle tabelle del CCNL metalmeccanici attiene alla sola congruità economica, non alla equivalenza delle tutele. Le tutele normative comprendono aspetti non coperti dalle tabelle ministeriali e non garantiti dal richiamato “principio di inscindibilità”.
Non sussisteva dunque alcuna ambiguità dell’offerta da chiarire mediante soccorso istruttorio procedimentale: era invece doverosa l’attivazione del sub-procedimento di verifica ex art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. La sua omissione invalida l’aggiudicazione. Inammissibile la domanda risarcitoria, subordinata alla riedizione della gara.
Quanto all’appello incidentale, la Corte esclude l’esclusione diretta: l’accertamento giudiziale dell’equivalenza si tradurrebbe in un sindacato sostitutivo vietato dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.; non è assimilabile il caso di mancata presentazione della dichiarazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 9510 del 2025). La dichiarazione non può dirsi falsa o fuorviante ex art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, essendo per legge oggetto di verifica.
Infine, la censura sulla sottostima del costo della manodopera è respinta: l’art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 àncora l’esclusione alle tabelle ministeriali, non agli incrementi contrattuali non recepiti (Cons. Stato, Sez. V, n. 8175 del 2025). Respinge anche la censura sull’utile, poiché i ricavi extra-canone, pur eventuali, integrano la struttura economica dell’appalto; il ricorso n. 1937/2026 è improcedibile. Spese compensate.
Nota della Redazione
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