Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: natura formale e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 965 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse l’esito del giudizio allorquando la parte ricorrente dichiari espressamente che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. La pronuncia di improcedibilità ha natura formale, non definendo il merito della controversia, e, in ragione di tale natura, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione, proposta da un privato, della nota del SUET del Comune di Ostuni e del parere favorevole di idoneità tecnico-produttiva rilasciato dal Servizio della Regione Puglia, nella parte in cui lo stesso dovesse intendersi condizionato al conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Il ricorrente, con atto depositato in data 24.6.2026, ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Il Tribunale, quindi, è stato chiamato a pronunciarsi sulle sole conseguenze processuali di tale dichiarazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rilevando come essa non lasci margini per l’esame nel merito delle domande proposte. La cessazione dell’interesse strumentale alla decisione determina, infatti, l’improcedibilità del ricorso, senza che possa procedersi all’esame delle questioni sostanziali sollevate dall’istante.

La pronuncia assume, pertanto, natura squisitamente processuale e formale, in quanto non contiene alcuna statuizione sul fumus delle pretese fatte valere, né sulla fondatezza o meno dei motivi di impugnazione dedotti avverso i provvedimenti impugnati.

Conseguentemente, proprio in ragione della natura formale dell’esito del giudizio, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, non ravvisandosi i presupposti per una condanna alle spese a carico della parte soccombente in senso stretto, non essendovi stata una decisione di merito.

La sentenza, dichiarato improcedibile il ricorso e compensate le spese, è stata infine rimessa all’autorità amministrativa per l’esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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