Media struttura di vendita abusiva: legittima la chiusura per falsa SCIA e difformità edilizia (TAR Lazio n. 12088 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conformità edilizio-urbanistica dell’immobile costituisce precondizione di legittimità per il rilascio dei titoli abilitativi all’esercizio di attività commerciali, con la conseguenza che il diniego di autorizzazione per una media struttura di vendita è legittimo allorché l’immobile sia carente dello stato legittimo ai sensi del d.P.R. n. 380/2001. La presentazione di una SCIA in sanatoria edilizia, successiva alla conclusione negativa della conferenza di servizi, non può inficiare la legittimità del provvedimento già adottato, trattandosi di circostanza sopravvenuta che non riverbera sulla validità dell’atto assunto sulla base della situazione di fatto e di diritto vigente alla data di emissione. L’affidamento non è tutelato quando si fonda su uno stato di contrarietà alla legge, ancorché protratto nel tempo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento di chiusura dell’attività commerciale e la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi relativi a una media struttura di vendita. Il Comune aveva accertato che l’attività era esercitata in un immobile privo di titolo edilizio per il cambio di destinazione d’uso e che le SCIA presentate contenevano dichiarazioni false in ordine alla natura dell’attività e alla consistenza dei locali, eccedenti la superficie consentita per il vicinato.
La ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti per omessa considerazione della SCIA in sanatoria presentata dal proprietario e della sopravvenuta disciplina del decreto Salva Casa, nonché per lesione del legittimo affidamento maturato a seguito del protratto esercizio dell’attività commerciale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto in via preliminare la richiesta di rinvio dell’udienza, rilevando che la positiva conclusione della conferenza di servizi sulla situazione di abusivismo edilizio, intervenuta in data successiva all’adozione degli atti impugnati, non ha refluenza sulla legittimità dei provvedimenti, da valutarsi alla luce della situazione vigente alla loro adozione. Non ricorrono pertanto i casi eccezionali di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la ricorrente non contestava uno dei presupposti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio, ossia l’esercizio di fatto di una media struttura di vendita in assenza del titolo autorizzatorio previsto dall’art. 25 della legge regionale del Lazio n. 22/2019. Tale circostanza rendeva comunque legittima la chiusura, a prescindere dall’esito delle questioni relative alla regolarità edilizia dell’immobile.
Con riguardo alla domanda di autorizzazione, il TAR ha rammentato che la conformità edilizio-urbanistica è precondizione di legittimità del titolo commerciale e deve sussistere al momento in cui l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi. Nel caso di specie, i provvedimenti di annullamento della concessione in sanatoria, consolidatisi per perenzione dei ricorsi, precludevano l’uso commerciale dei locali, consentito esclusivamente come magazzino.
Quanto alla SCIA in sanatoria presentata dal proprietario, il TAR ne ha accertato l’irrilevanza, trattandosi di circostanza sopravvenuta rispetto al parere negativo e alla conclusione della conferenza di servizi, oltre che non accompagnata dalla prova dell’avvenuta oblazione richiesta dall’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001. La conferenza di servizi cristallizza le circostanze rilevanti ai fini della decisione.
Infine, il Tribunale ha escluso la tutelabilità dell’affidamento, poiché l’esercizio dell’attività in difformità dalla legge non può fondare alcuna legittima aspettativa. Il parere negativo del servizio edilizia, espresso ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, legge n. 241/1990 come non superabile, ha determinato l’automatica conclusione negativa della conferenza. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.