Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse con spese compensate (TAR Toscana n. 742 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione determina improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. La relativa declaratoria non richiede alcun accertamento sul merito delle censure, essendo sufficiente la cessazione dell’interesse alla pronuncia, non contestata dalle controparti. L’adesione delle amministrazioni resistenti alla compensazione delle spese giustifica la statuizione di spese compensate.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Toscana una nota regionale che comunicava la conclusione del procedimento avviato ai sensi degli artt. 245 e 244 del d.lgs. n. 152/2006, finalizzato all’individuazione del soggetto responsabile di una potenziale contaminazione del suolo destinato all’ampliamento di un istituto superiore. Con motivi aggiunti, notificati nel giugno 2023, l’impugnazione si estendeva agli atti della Città Metropolitana di Firenze in materia di approvazione del progetto definitivo, pubblica utilità, occupazione d’urgenza e determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, nonché agli atti relativi al piano di rimozione dei rifiuti.
Nel corso del giudizio, con dichiarazione versata in atti il 2 marzo 2026, i ricorrenti hanno rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione, sia sul ricorso introduttivo sia sui motivi aggiunti. Le amministrazioni resistenti hanno aderito alla compensazione delle spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione dei ricorrenti e dell’adesione delle amministrazioni resistenti, rilevando che essa incide direttamente sulla persistenza dell’interesse alla pronuncia, presupposto indefettibile della decisione sul merito.
La cessazione dell’interesse, sopraggiunta nel corso del giudizio, preclude al giudice amministrativo di esaminare le censure proposte. Il ricorso e i motivi aggiunti divengono, pertanto, improcedibili, non essendo più ravvisabile alcuna utilità concreta e attuale conseguibile dal ricorrente attraverso la decisione giurisdizionale.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse ha carattere assorbente rispetto a ogni questione di rito e di merito, coerentemente con il consolidato indirizzo del processo amministrativo, che impone una verifica dinamica dell’interesse fino al momento della decisione. Il venir meno di tale presupposto non richiede alcun accertamento sulla fondatezza delle censure.
Sul piano delle spese, l’adesione di tutte le parti resistenti alla compensazione integra il presupposto per la relativa statuizione, che il Collegio ha adottato in considerazione della reciproca condotta processuale e della peculiarità della vicenda.
Il Tribunale ha infine disposto, in accoglimento della richiesta di tutela della riservatezza, l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate in atti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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