Difetto di giurisdizione per le domande di contributo a requisiti vincolati (TAR Sardegna n. 563 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione sulle controversie relative alla concessione di contributi o finanziamenti pubblici si radica in capo al giudice ordinario qualora la normativa di riferimento definisca direttamente i presupposti per l’erogazione e la pubblica amministrazione sia chiamata a verificare esclusivamente la sussistenza di tali presupposti, esercitando un potere vincolato. In tale evenienza, infatti, la posizione giuridica del privato è di diritto soggettivo. Viceversa, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando la concessione del beneficio sia frutto di una valutazione discrezionale dell’amministrazione o avvenga all’esito di procedure comparative.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa di pesca, iscritta in un registro ma priva di sede legale regionale, impugnava dinanzi al TAR la determinazione con cui l’amministrazione aveva respinto il suo ricorso gerarchico e confermato l’esclusione dalle misure di compensazione FEAMP 2014/2020, previste per fronteggiare la perturbazione del mercato dovuta al conflitto in Ucraina.
L’esclusione era motivata dalla carenza del requisito previsto dal bando, che richiedeva alle imprese richiedenti di avere la sede legale nella Regione Sardegna. Il ricorrente contestava tale esclusione, chiedendo l’annullamento degli atti di rigetto e della graduatoria definitiva.
La Motivazione della Corte
All’esito dell’udienza di discussione, il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, sollevando la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
Il TAR richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in base al quale il riparto di giurisdizione in materia di erogazione di contributi pubblici dipende dalla natura del potere esercitato dall’amministrazione. Quando la normativa predetermina i presupposti per la concessione e l’amministrazione si limita a verificarne la sussistenza, il potere è vincolato e la posizione del privato è di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Viceversa, la giurisdizione amministrativa sussiste solo ove la concessione sia caratterizzata da profili di discrezionalità o avvenga all’esito di procedure comparative. Nel caso in esame, la circostanza che l’esclusione dipenda dalla mera verifica di un requisito di partecipazione previsto dal bando, come la sede legale regionale, potrebbe integrare l’ipotesi del potere vincolato.
Pertanto, il Tribunale ha assegnato alle parti il termine di trenta giorni per presentare memorie sulla sola questione di giurisdizione, riservando alla camera di consiglio del 27 maggio 2026 la decisione sulla causa.
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Nota della Redazione
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