Superamento dell’esame di Stato assorbe il giudizio negativo di ammissione (TAR Toscana n. 745 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il positivo superamento dell’esame di Stato, conseguito in esecuzione di un’ammissione con riserva disposta in sede cautelare, assorbe il precedente giudizio negativo di ammissione e rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’azione di annullamento proposta avverso di esso. Il principio di assorbimento si estende all’azione di accertamento del diritto a una rivalutazione delle prove scritte e all’ammissione alla prova orale. L’azione risarcitoria è respinta quando il ricorrente non assolva l’onere di provare il pregiudizio, non supplendo né il soccorso istruttorio né il potere equitativo di liquidazione, applicabili solo in caso di impossibilità di provare il quantum.

Il Fatto

Nel corso dell’a.s. 2024/2025 il ricorrente, studente con diagnosi di D.S.A., ha frequentato la classe quinta di un istituto alberghiero. Il P.D.P. è intervenuto con inescusabile ritardo, a ridosso della conclusione dell’anno. Allo scrutinio finale il Consiglio di classe ha ammesso l’allievo all’esame di Stato a maggioranza, con un credito di 27/100; la Commissione d’esame ha poi formulato un giudizio di mancato superamento con 54/100.

Il ricorrente ha impugnato le valutazioni, il giudizio di ammissione e quello finale, chiedendo l’annullamento, l’accertamento del diritto a una rivalutazione delle prove e il risarcimento dei danni. Ammesso con riserva alla prova suppletiva, ha conseguito il diploma con 60/100 e ha circoscritto le pretese alla tutela risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il destino delle azioni di annullamento e di accertamento. Richiamando il principio di assorbimento (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 4820 del 2025; TAR Valle d’Aosta n. 2 del 2025; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2542 del 2022), rileva che il superamento delle prove d’esame assorbe il giudizio negativo di ammissione. L’ammissione con riserva disposta in sede cautelare, seguita dal conseguimento del titolo, consolida il risultato positivo e travolge l’interesse all’annullamento del primo giudizio negativo.

La conclusione si estende all’azione di accertamento del diritto a una rivalutazione delle prove scritte e all’ammissione alla prova orale, del pari improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Resta assorbita ogni considerazione sull’originaria inammissibilità della seconda azione.

Quanto all’azione risarcitoria, la Sezione ne rileva l’infondatezza per mancata prova del pregiudizio. Richiamando la definizione dell’art. 1223 cod. civ., osserva che il danno emergente e il lucro cessante devono essere allegati e provati: in particolare il ricorrente deve dimostrare che la propria sfera giuridica non si è accresciuta nella misura che avrebbe raggiunto in assenza del provvedimento illegittimo (Cons. Stato, sez. V, n. 4376, n. 3781 e n. 3405 del 2013; sez. VI n. 5747 del 2012). L’onere non è surrogabile dal soccorso istruttorio né dal potere equitativo ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., azionabili solo quando la prova del quantum sia impossibile (Cons. Stato, sez. V n. 2388 del 2013).

La posta relativa al mancato arruolamento nell’Esercito non è sorretta da alcuna allegazione probatoria, non risultando provati né il superamento del concorso né la posizione utile in graduatoria, sì che difetta il nesso causale. Le spese del nuovo concorso non sono documentate. Quanto alla perdita di chances per il concorso nei Carabinieri, il bando non precludeva la partecipazione di chi avesse conseguito il titolo nell’a.s. 2024/2025, e comunque non è dimostrata l’idoneità all’arruolamento. Il danno non patrimoniale è infine generico e apodittico, privo dell’indicazione dell’interesse costituzionalmente rilevante leso.

In definitiva, le azioni di annullamento e di accertamento sono dichiarate improcedibili e l’azione risarcitoria è respinta, con spese regolate secondo soccombenza e compensate per metà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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