Danno da ritardo: colpa e nesso causale a carico del privato (Cons. Stato n. 8878 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione risarcitoria per danno da ritardo nella conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2-bis legge n. 241/1990, non costituisce ristoro automatico collegato alla mera violazione del termine: il privato deve provare il danno, il nesso di causalità e l’elemento psicologico della pubblica amministrazione. La mera violazione del termine procedimentale non integra di per sé la responsabilità dell’amministrazione. La obiettiva complessità procedimentale, determinata dalla necessità di chiarimenti documentati, trasferisce sul privato, almeno in parte, l’imputazione del fattore eziologico ed esclude la qualificazione della condotta in termini di colpa. Il mancato esperimento dei rimedi processuali e procedimentali avverso l’inerzia amministrativa rileva sul piano della riferibilità eziologica dell’evento. Nel giudizio di responsabilità il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

Il Fatto

Una società di analisi cliniche ha chiesto al TAR Calabria la condanna della Regione e dell’Azienda Sanitaria Provinciale al risarcimento del danno asseritamente subito per il notevole ritardo con cui è stato definito il procedimento di autorizzazione al trasferimento di sede, disciplinato dalla legge regionale n. 24/2008 e dal regolamento attuativo n. 13/2009.

In primo grado il ricorso è stato respinto con la sentenza n. 164/2022, sul rilievo della mancata impugnazione dei provvedimenti del Commissario ad acta, delle criticità relative alla destinazione d’uso dei locali e alla veste societaria, e della insufficienza probatoria quanto ai presupposti della responsabilità da mero ritardo. La società ha proposto appello, dolendosi della violazione del termine procedimentale e del mancato riconoscimento dei pregiudizi economici subiti nel 2013 e nel biennio 2014-2015.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo di gravame, incentrato sulla violazione del termine procedimentale. La domanda riguarda il risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis legge n. 241/1990, che soggiace al regime ordinario: spetta all’attore dimostrare il danno prodotto, il nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo e l’elemento psicologico dell’amministrazione, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2018.

La Corte ribadisce che non si tratta di un ristoro automatico: è onere del privato provare il ritardo, l’elemento soggettivo e il rapporto di causalità rispetto a scelte negoziali pregiudizievoli che non avrebbe altrimenti posto in essere. Sul punto richiama la propria giurisprudenza, da ultimo la sentenza n. 6437/2025.

Nel caso concreto la durata anomala del procedimento è risultata condizionata dalla necessità di acquisire documentati chiarimenti in merito, tra l’altro, alla idoneità dei nuovi locali. Tale elemento, sul piano oggettivo, trasferisce almeno in parte sul privato l’imputazione del fattore eziologico e, sul piano soggettivo, esclude che la condotta dell’amministrazione possa qualificarsi in termini di colpa, secondo il richiamo a C.G.A.R.S. n. 19/2025.

Gli argomenti dell’appellante, che attribuiscono valore non impeditivo alle incongruenze rilevate nel sopralluogo, attengono alla spettanza del bene della vita e non escludono il riscontro di una obiettiva complessità procedimentale. Determinante resta il rilievo della sentenza impugnata: il privato non ha dimostrato di aver attivato i rimedi processuali, quali l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., o procedimentali, quale l’intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990.

Escluso l’an della responsabilità, il secondo motivo sulla quantificazione resta assorbito. La Corte ne esamina comunque il presupposto, precisando che nell’azione di responsabilità il principio dispositivo opera con pienezza e che il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a. concerne i fatti, non le conseguenze che l’attore intenda trarne. La richiesta di CTU, volta a supplire alle carenze istruttorie, è inammissibile. Le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie, richiamata la Corte cost. n. 77 del 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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