Fascia di rispetto dei corsi d’acqua e silenzio assenso sul permesso di costruire (Cons. Stato n. 8797 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142 d.lgs. n. 42/2004 per i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche opera esclusivamente nei confronti del corpo idrico e del tratto in concreto tutelato, e non si estende automaticamente all’intero reticolo idrografico del bacino, ivi compresi i corsi minori non iscritti. L’accertamento del vincolo non può fondarsi sulla sola cartografia catastale, che rappresenta genericamente il corso d’acqua, ma richiede l’analisi delle carte idrografiche che recano la classificazione del reticolo. Il parere favorevole del dirigente di settore sulla proposta del responsabile del procedimento non integra di per sé il rilascio del permesso di costruire; ove nel termine di trenta giorni non intervenga un motivato diniego e non sussistano ragioni ostative ulteriori, il titolo edilizio si forma per silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, commi 6 e 8, d.P.R. n. 380/2001. L’annullamento in autotutela fondato sull’errato presupposto della necessità del nulla osta paesaggistico è pertanto illegittimo.
Il Fatto
Due proprietarie presentano nel 2012 al Comune di Vibo Valentia istanza di permesso di costruire per quattro unità abitative. Nel 2013 il responsabile del procedimento e il dirigente di settore esprimono parere favorevole, con riserva del perfezionamento degli atti nel termine dell’art. 20, comma 7, d.P.R. n. 380/2001. Nel 2015 il Comune avvia l’annullamento in autotutela di quel parere, rilevando un errore di scala in una tavola di progetto che aveva indotto a stimare in 250 metri, anziché 125, la distanza dal torrente Sant’Anna, iscritto negli elenchi delle acque pubbliche. Di qui la ritenuta necessità del nulla osta paesaggistico per la fascia di rispetto di 150 metri. Seguono l’annullamento d’ufficio del parere e il diniego della proroga per l’inizio dei lavori.
Il TAR Calabria respinge il ricorso. Accoglie le conclusioni di una seconda verificazione, che colloca il corso d’acqua a meno di 150 metri dal lotto, ed esclude sia il rilascio espresso del titolo sia la sua formazione per silentio. Le ricorrenti appellano con dodici motivi, poi integrati da motivi aggiunti in pendenza del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di sospensione per querela di falso: la distanza del torrente dagli edifici non è un fatto che il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza, ma l’esito di un accertamento tecnico, contrastabile con prove tecniche. Supera poi l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, poiché ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a. il Comune non ha provato la pregressa conoscenza delle tavole del P.R.G. da cui emerge il nuovo profilo di illegittimità.
Nel merito, le censure sulla verificazione colgono nel segno. La sentenza della quarta sezione n. 6880 del 2025, resa tra le stesse parti, ha accertato che solo il torrente Sant’Anna, e solo per un tratto, è vincolato, mentre il fosso S. Aloe, che attraversa la proprietà, non è acqua pubblica. La verificazione ivi disposta ha ricostruito il percorso del torrente dal decreto sulle acque pubbliche e ha stimato una distanza di gran lunga superiore ai 150 metri tra l’area di causa e il primo punto vincolato.
Da qui l’erroneità dell’accertamento di primo grado: il verificatore aveva esaminato solo i fogli di mappa catastale, che raffigurano genericamente il “corso d’acqua Sant’Anna”, senza la rappresentazione del corpo idrico solo in parte tutelato. Ne discende l’illegittimità degli atti impugnati, fondati sull’errato presupposto della mancanza del nulla osta paesaggistico, in realtà non necessario.
Passando ai motivi sul titolo edilizio, la nota del 13 marzo 2013 non ha rilasciato il permesso: il dirigente ha solo espresso parere favorevole. Poiché entro trenta giorni non è stato opposto motivato diniego e non sussiste il vincolo ambientale, si è formato il silenzio assenso ex art. 20, commi 6 e 8, t.u. edilizia. I provvedimenti non indicano ragioni ostative ulteriori: non risultano carenze sismiche né mancato pagamento degli oneri, peraltro impedito dal sopravvenuto annullamento.
La domanda risarcitoria è invece respinta per difetto di prova del nesso causale. Il titolo si era formato al più tardi il 13 aprile 2013; la proroga per l’inizio dei lavori fu chiesta quando il termine annuale dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 era scaduto, e la comunicazione del conteggio degli oneri non vale a differirne il decorso. Il mancato avvio dei lavori esclude il legittimo affidamento. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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