Rinuncia al ricorso e accettazione delle controparti: estinzione del giudizio (TAR Puglia n. 1502 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle controparti e depositata, cui segua l’accettazione espressa o la non opposizione delle parti resistenti e della controinteressata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ne prende atto con sentenza dichiarativa, senza scrutinio nel merito delle censure. La compensazione delle spese processuali trova fondamento nell’accordo espresso da tutte le parti. Il principio opera anche quando la rinuncia intervenga dopo la fase cautelare e in pendenza di ricorso incidentale, restando assorbita ogni ulteriore questione, comprese quelle sulla tempestività del ricorso principale e sulla fondatezza dell’impugnazione incidentale.

Il Fatto

Il raggruppamento temporaneo di professionisti ricorrente, classificatosi secondo nella gara indetta dal Ministero della Difesa per l’affidamento del servizio di ingegneria relativo alla progettazione di un nuovo pontile, impugnava davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione e i verbali di gara, lamentando la violazione della lex specialis e la lesione della par condicio per il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Il TAR Lazio, con ordinanza collegiale, declinava la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Puglia, davanti al quale il ricorso era riassunto.

La controinteressata aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, censurando la clausola del disciplinare che non prevede la valutazione delle facciate eccedenti e deducendo l’irregolarità dell’offerta tecnica della ricorrente principale. Nella fase cautelare il TAR respingeva l’istanza di sospensione, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato. Prima dell’udienza di merito la ricorrente principale rinunciava al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si limita a prendere atto della rinuncia al ricorso introduttivo, espressa con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato in giudizio. La rinuncia è accompagnata dalla richiesta di declaratoria di estinzione con compensazione delle spese, giustificata dall’intervenuta intesa tra ricorrente e controinteressata.

La controinteressata, ricorrente incidentale, ha prestato accettazione formale della rinuncia, aderendo alla compensazione. La difesa erariale ha depositato nota del Direttore Generale del Ministero con cui comunicava la non opposizione alla rinuncia e alla compensazione. Ricorrono dunque i presupposti dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.

Il Collegio non procede allo scrutinio delle censure, né di quelle del ricorso principale né di quelle dell’impugnazione incidentale. Le questioni agitate in fase cautelare — dalla tempestività del ricorso principale alla tassatività delle cause di esclusione, fino all’interpretazione non penalizzante della clausola sui limiti dimensionali dell’offerta tecnica — restano assorbite dall’intervenuta definizione del giudizio in rito.

La declaratoria di estinzione consegue all’accordo delle parti sull’esito del processo. Le spese sono compensate, avuto riguardo all’intesa espressa da tutti i soggetti processuali. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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