Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: commissario ad acta e spese (TAR Sicilia n. 135 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di darvi integrale esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di inerzia, nomina quale commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione. All’ausiliario del giudice non spetta alcun compenso, rientrando il munus nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
Le parti ricorrenti, docenti del comparto scolastico, avevano ottenuto dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la “carta docenti” e ad accreditarne l’importo per gli anni scolastici di riferimento. Il titolo era passato in giudicato.
Non essendo stata data esecuzione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di adempiere e che, in caso di inerzia, fosse nominato un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Dalla documentazione versata in atti è emerso il passaggio in giudicato del titolo azionato e la prova dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica dell’atto.
Accertati tali requisiti, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.
In caso di infruttuoso decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, è stato nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha escluso qualsiasi compenso per l’ausiliario, richiamando in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, che consente l’applicazione anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando precedenti conformi di altri TAR.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne, e che il commissario è tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi di responsabilità amministrativa.
Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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