Ottemperanza al giudicato civile e penalità di mora per crediti in denaro (TAR Calabria n. 234 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda una sentenza o un decreto di condanna al pagamento di somme di denaro, poiché il carattere sanzionatorio dell’istituto prescinde dalla natura del credito azionato. La somma va determinata, in assenza di iniquità o cause ostative, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e corre fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. Il commissario nominato cura anche la refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro, divenuto irrevocabile, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di un importo a titolo di danno non patrimoniale e, in favore del difensore distrattario, delle competenze professionali liquidate. Il decreto risulta notificato all’amministrazione, che non ha però dato corso al pagamento.

I ricorrenti chiedono quindi l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo successivo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti, e che la parte ha inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, lasciando decorrere i sei mesi previsti dalla norma. L’amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento, pur ritualmente notificato.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e) come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015.

Non ravvisandosi iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Tale importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.

Il Collegio ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies.

Sulle spese processuali, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare e distratte in favore del difensore, la Corte ritiene che, in caso di mancata refusione nel medesimo termine, al loro pagamento provveda il commissario nominato. Il silenzio del codice di rito impone di applicare il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, evitando un secondo giudizio di ottemperanza e secondo il principio del buon andamento, richiamando per analogia gli artt. 95 e 510 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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