Diritto del minore autistico all’intensità del trattamento ABA secondo il fabbisogno (TAR Campania n. 1633 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento cognitivo-comportamentale ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza e deve essere garantito dal servizio sanitario, in via diretta o indiretta, nella misura corrispondente all’effettivo fabbisogno abilitativo del minore affetto da disturbo dello spettro autistico. L’intensità e la durata dell’intervento non possono essere determinate applicando automatismi legati alle fasce d’età, ma richiedono una valutazione specialistica individuale e una motivazione congrua sulle ragioni di ogni riduzione o incremento delle ore. La mancata erogazione del trattamento nella misura adeguata lede il diritto alla salute e al pieno sviluppo psico-fisico del minore. Il giudice amministrativo può accertare il diritto alla prestazione e ordinare all’azienda sanitaria di provvedere secondo le risultanze della consulenza tecnica.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, con disabilità intellettiva moderato-severa ed epilessia, impugnavano il progetto terapeutico con cui l’ASL aveva prescritto il trattamento ABA per sole 20 ore mensili, senza supervisione né parent training. Il quadro clinico, già grave, era peggiorato tra il 2023 e il 2024. In precedenza l’azienda sanitaria aveva riconosciuto ore settimanali superiori, ridotte progressivamente al variare dell’età del minore.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto del figlio a un intervento di almeno 12-15 ore settimanali, con supervisione e parent training, fino al compimento del diciottesimo anno. Dopo un nuovo piano terapeutico di identico tenore, proponevano motivi aggiunti. La Sezione, in sede cautelare, aveva disposto C.T.U. per acquisire gli elementi necessari alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il quadro normativo in materia di assistenza sociosanitaria alle persone con disturbo dello spettro autistico e le raccomandazioni delle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità del 2023. Sul punto convergono la giurisprudenza costituzionale e quella amministrativa: il d.P.C.M. 12 gennaio 2017, agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende tra i LEA l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo. Il trattamento ABA rientra pertanto tra i livelli essenziali, anche attraverso l’erogazione indiretta, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134.

La questione centrale non è l’inclusione del trattamento nei LEA, ma la sua intensità. La C.T.U. ha accertato che il programma di 20 ore mensili, senza supervisione e parent training, non è né idoneo né efficace a coprire il fabbisogno abilitativo del minore. Il consulente ha indicato il trattamento adeguato in 14 ore settimanali, di cui 7 in ambito domiciliare e 7 in contesto scolastico, con 1 ora settimanale di parent training e 2 ore mensili di supervisione.

Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni peritali, fondate sull’esame della documentazione, sull’osservazione del minore e su un quadro scientifico coerente. La mancata somministrazione del trattamento con tale intensità incide sull’adeguatezza dei livelli prestazionali e sul pieno sviluppo psico-fisico del minore. Ne deriva l’insufficienza del piano impugnato sotto il profilo dell’intensità.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi accolti nei limiti indicati. I piani terapeutici sono annullati e l’ASL è condannata a garantire l’erogazione del trattamento nei contesti di vita per dodici mesi. Decorso il periodo, l’amministrazione dovrà rivalutare la situazione con nuova visita specialistica e test, motivando specificamente su ogni eventuale modifica delle ore, senza applicare automatismi per fasce d’età.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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