Dichiarata improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dal ricorrente (TAR Lazio n. 12832 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa prima che la causa venga trattenuta in decisione, determina la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale del Municipio III di Roma Capitale che imponeva il divieto di prosecuzione dell’attività di deposito a cielo aperto di veicoli sull’area di sua pertinenza, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione in data 16 marzo 2026, manifestando di non avere più interesse a coltivare il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il principio costante nella giurisprudenza amministrativa secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può pronunciarsi nel merito, né attivarsi d’ufficio, né sostituire la propria valutazione a quella della parte sull’interesse ad agire.
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino alla trattenuta della causa in decisione e può dichiarare la cessazione del proprio interesse, provocando una pronuncia di presa d’atto da parte del giudice. A sostegno di tale ricostruzione, la sentenza ha richiamato i precedenti di Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918 e Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379.
In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del processo.
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Nota della Redazione
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