Quote latte e ius superveniens europeo: inoppugnabile il prelievo non contestato (TAR Lombardia n. 12 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra un’ipotesi di annullabilità per violazione di legge, non di nullità, perché l’art. 21 septies della legge n. 241/1990 enumera in numero chiuso le cause di nullità e tra esse non rientra l’antinomia con il diritto eurounitario. Ne consegue che l’atto va impugnato nel termine di decadenza; decorso inutilmente, esso diviene inoppugnabile. La sopravvenienza di sentenze della Corte di Giustizia che accertino l’incompatibilità della disciplina interna non riapre i termini né impone all’amministrazione un riesame generalizzato. Resta salva la facoltà di autotutela su specifica istanza dell’interessato, secondo i principi della c.d. autotutela doverosa.

Il Fatto

Un’azienda agricola, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte, ha impugnato la comunicazione con cui Agea ha quantificato in € 429.693,80 il prelievo supplementare esigibile per le campagne 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, unitamente all’iscrizione nel Registro nazionale del debito. La ricorrente ha dedotto la disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto UE, l’incertezza sui dati della produzione nazionale, il mancato computo dei recuperi su aiuti PAC e la prescrizione del debito.

Agea si è costituita e ha depositato una relazione istruttoria dalla quale emergeva che, per la campagna 2002/03, il TAR Lazio aveva respinto il ricorso con sentenza passata in giudicato; per le altre campagne i ricorsi erano stati dichiarati perenti. La Sezione, dopo un rinvio disposto per attendere il consolidarsi dell’indirizzo di appello, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare chiarisce che il giudizio verte sulla comunicazione di prelievo esigibile e non sull’atto successivo di intimazione, oggetto di una diversa sentenza dello stesso TAR richiamata dalla ricorrente. Da ciò l’infondatezza dell’eccezione di illegittimità derivata: l’atto annullato in quel giudizio è successivo e non presupposto rispetto a quello qui impugnato.

Nel merito, i primi due motivi sono inammissibili perché coperti dal giudicato di merito per la campagna 2002/03 e dalla definitività conseguente alla perenzione dei ricorsi per le altre campagne. La sopravvenienza delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di quote latte non consente di rimettere in discussione l’atto ormai inoppugnabile. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 7609 del 2023, secondo cui il contrasto con il diritto UE è sempre e solo motivo di annullabilità, con onere di impugnazione nel termine di sessanta giorni. Le sentenze europee hanno riguardato non il prelievo a monte, ma i criteri di riassegnazione delle quote inutilizzate e i rimborsi delle eccedenze.

Assume rilievo centrale il principio di certezza del diritto, richiamato dalla giurisprudenza europea: il carattere definitivo di una decisione amministrativa acquisito alla scadenza dei termini di ricorso contribuisce alla certezza, e il diritto UE non impone all’amministrazione un riesame generalizzato. Il Collegio richiama la sentenza Kuhne & Heitz e le pronunce Randstad e Hoffmann-La Roche, che confermano l’autonomia procedurale degli Stati membri e il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.

Resta salva la facoltà dell’amministrazione di riesaminare in autotutela gli atti pregressi su istanza degli interessati, rideterminando i ricalcoli. Nel caso concreto, peraltro, l’azienda non ha presentato alcuna istanza di rateizzazione né di riesame.

Le residue censure sono infondate. La prescrizione è decennale e va computata tenendo conto dei periodi di sospensione legale; il termine è rimasto interrotto dalla notificazione degli atti e dalla resistenza in giudizio. La censura sui recuperi PAC è generica e smentita documentalmente. Infine, il difetto di motivazione non sussiste: l’atto indica puntualmente annate, capitale e interessi, calcolati secondo regole fissate per legge. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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