Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto provvedimento e condanna alle spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 14347 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi della cessazione della materia del contendere la sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento richiesto dal ricorrente nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, purché l’interesse sostanziale azionato risulti integralmente soddisfatto. In tale evenienza il giudice dichiara l’estinzione del giudizio e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, può condannare l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, qualora l’esito del giudizio, ove non fosse intervenuta la cessazione, fosse ragionevolmente favorevole al ricorrente. La liquidazione delle spese, disposta con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, segue i criteri ordinari di cui al d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero della salute in relazione a una istanza rimasta priva di riscontro. Nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva dato seguito alla richiesta del ricorrente, adottando il provvedimento sollecitato.
A seguito di tale sopravvenienza processuale, la parte ricorrente aveva depositato istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, allegando la relativa documentazione e chiedendo contestualmente la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in considerazione dell’intervenuta adozione del provvedimento amministrativo richiesto, idoneo a soddisfare l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, in virtù del quale la loro regolazione non dipende strettamente dall’esito formale del giudizio, ma dall’esito che lo stesso avrebbe avuto ove il ricorso fosse stato deciso nel merito. L’accoglimento della domanda di annullamento, pur non pronunciato, risulta infatti ragionevolmente prevedibile, atteso che l’amministrazione ha ritenuto di dover provvedere solo a seguito dell’iniziativa giurisdizionale.
La condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura forfetaria in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, è stata conseguentemente disposta con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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