Penale d’appalto e decorrenza del termine: la Cassazione respinge la rimodulazione della variante (Cass. civ. Sez. 1 n. 19771 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalto di opere pubbliche, disciplinato ratione temporis dal d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, l’erronea applicazione delle norme sulla decorrenza del termine di ultimazione dei lavori compiuta dal giudice di merito non può fondare, in sede di legittimità, la pretesa dell’appaltatore ad un’ulteriore e diversa violazione del testo normativo. La censura con cui si deduce che il termine contrattuale avrebbe dovuto decorrere dalla sottoscrizione dell’atto di sottomissione e non dall’approvazione della perizia di variante è infondata, ove miri a trarre un vantaggio dall’errore del giudice. È, invece, inammissibile per difetto di autosufficienza il motivo con cui l’appaltatore, invocando l’esimente del ritardo a lui non imputabile ex art. 29, secondo comma, d.P.R. n. 1063/1962, non spieghi il nesso causale tra gli atti di vandalismo e la tardiva ultimazione dei lavori, tanto più se la questione non risulti trattata nella sentenza impugnata e sia, pertanto, nuova.
Il Fatto
Con contratto del 29 gennaio 1990, l’ATERP affidava ad un’impresa individuale, in qualità di mandataria di un’ATI, la costruzione di otto fabbricati per centododici alloggi di edilizia residenziale pubblica. Insorte contestazioni, il Tribunale accoglieva parzialmente le domande dell’appaltatore, condannando la stazione appaltante al pagamento di varie somme, e rigettava la domanda riconvenzionale di quest’ultima volta ad ottenere il maggior costo dell’opera per il mancato completamento dei lavori.
La Corte d’appello, su impugnazione della stazione appaltante, riformava parzialmente la sentenza, dichiarando dovuta la penale per il ritardo e riducendo l’importo dei danni da ripristino. L’impresa proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, lamentando la violazione di numerose disposizioni in tema di decorrenza del termine e di forza maggiore.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due profili in cui si articolava il ricorso. Quanto al primo, relativo alla decorrenza del termine contrattuale di sedici mesi, il ricorrente sosteneva che esso avrebbe dovuto essere calcolato dalla sottoscrizione dell’atto di sottomissione (21 giugno 1993) e non dall’approvazione della perizia di variante (15 marzo 1993), con conseguente illegittima applicazione della penale per novantasette giorni.
Nel ricostruire il regime delle varianti sotto il vigore del d.P.R. n. 1063/1962, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto l’assegnazione di un nuovo termine, aveva poi erroneamente fatto decorrere i sedici mesi originari dall’approvazione della variante. Tuttavia, ha osservato la S.C., l’appaltatore non può avvalersi di tale errore del giudice di merito per pretendere un’ulteriore applicazione distorta delle norme, facendo decorrere il termine dalla data successiva della sottoscrizione dell’atto di sottomissione. Il primo profilo è stato, pertanto, dichiarato infondato.
Il secondo profilo riguardava l’applicabilità dell’esimente della forza maggiore per il periodo successivo al giugno 1995, in ragione di atti di vandalismo e saccheggio. La Corte ha rilevato che il ricorso non spiegava il nesso causale tra tali eventi e il ritardo nell’ultimazione dei lavori, limitandosi ad affermarne l’esistenza.
La S.C. ha evidenziato una discrasia nella motivazione della sentenza impugnata, che da un lato qualificava gli atti vandalici come forza maggiore dal giugno 1995 (ai fini del rimborso delle spese), dall’altro negava tale qualificazione fino alla data di ultimazione dei lavori (ai fini dell’imputabilità del ritardo). Tuttavia, il ricorrente non si era doluto di tale contraddizione, né aveva dimostrato che gli atti vandalici avessero effettivamente impedito il tempestivo completamento dell’opera. La questione, peraltro, non risultava trattata nella sentenza impugnata, configurandosi come nuova. Il secondo profilo è stato, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.