Il certificato di agibilità non riapre i termini dei titoli edilizi presupposti (C.G.A.R.S. n. 1000 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il certificato di agibilità costituisce atto autonomo e distinto rispetto al titolo edilizio, con propri presupposti e propria disciplina. La sua tempestiva impugnazione non consente però di rimettere in discussione la legittimità dei titoli edilizi che ne costituiscono il presupposto, quando questi siano divenuti definitivi per decorso dei termini di impugnazione. Il giudice deve accertare l’effettivo oggetto dell’impugnazione oltre la formale indicazione del petitum, verificando se le censure mirino in sostanza a contestare titoli risalenti e non impugnati. I termini decadenziali decorrono dalla conoscenza dell’assetto urbanistico-edilizio dell’immobile, non dalla sua successiva adibizione a usi concorrenziali rispetto all’attività del ricorrente. Ammettere il contrario comporterebbe l’elusione dei termini decadenziali e la violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile sito in Petralia Soprana, nel quale viene esercitata in locazione un’attività di laboratorio di dialisi, impugna davanti al TAR Sicilia il certificato di agibilità rilasciato dal Comune nel 2016 ai titolari di un immobile vicino. Quest’ultimo era stato interessato, nel 2007, da un cambio di destinazione d’uso da laboratorio e deposito abbigliamento a centro dialisi.
Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, dichiara inammissibile l’azione di annullamento. Ritiene che nessuna censura sia realmente riferita al certificato di agibilità e che l’effettivo oggetto dell’impugnazione siano le concessioni edilizie e le autorizzazioni in variante risalenti a oltre dieci anni prima, mai impugnate e divenute definitive. L’appellante propone due motivi di gravame.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’appellante deduce la violazione dell’art. 27, comma 2, cod. proc. amm., lamentando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei controinteressati e della società acquirente dell’immobile. Il motivo è infondato: l’appellante conosceva la mancata notifica e l’alienazione sin dal deposito del ricorso di primo grado, ma si è attivato solo a ridosso dell’udienza con evidente intento dilatorio. Il Collegio richiama il principio secondo cui chi richiede la notifica, appreso dell’esito negativo per ragioni a lui non imputabili, deve attivarsi con immediatezza per completare il processo notificatorio, secondo Consiglio di Stato n. 4764/2023.
Con il secondo motivo l’appellante contesta la qualificazione sostanziale dell’impugnazione, sostenendo di aver dedotto vizi propri del certificato di agibilità. Anche questo motivo è infondato. Il TAR ha correttamente operato un’analisi sostanziale del ricorso, andando oltre la formale indicazione del petitum e ricostruendo l’effettivo oggetto dal contenuto delle censure.
Le doglianze, pur formalmente dirette contro il certificato, mirano in realtà a contestare la legittimità delle costruzioni attraverso la rimessa in discussione di titoli edilizi del 2001-2007, ormai consolidati perché non impugnati entro i termini decadenziali decorrenti dalla loro conoscenza. Il Collegio precisa che tali termini decorrono dalla conoscenza dell’assetto urbanistico-edilizio dell’immobile, non dalla sua adibizione a usi concorrenziali rispetto all’attività del ricorrente.
Il certificato di agibilità è dunque atto autonomo e distinto rispetto al titolo edilizio. La sua illegittimità, peraltro nemmeno efficacemente contestata, non consente di rimettere in discussione i titoli presupposti divenuti definitivi. Le concessioni del 2001 e le autorizzazioni del 2007 sono consolidate da oltre dieci anni, né il ricorrente ha dimostrato di non averne potuto avere conoscenza. Ammettere il contrario eluderebbe i termini decadenziali e violerebbe la certezza dei rapporti giuridici.
La domanda risarcitoria, oltre che genericamente formulata, è respinta in conseguenza dell’infondatezza dell’appello. Il C.G.A.R.S. respinge integralmente il gravame e condanna l’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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