Non menzione e condanna patteggiata ostano al contributo pubblico (TAR Sardegna n. 140 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza che una condanna penale sia stata pronunciata con il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale non esclude che essa possa costituire un ostacolo all’ammissione a un beneficio pubblico. Parimenti, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. può incidere sulla valutazione della moralità professionale del richiedente. Ne consegue che chi richiede un contributo pubblico deve attestare, con apposita autodichiarazione, oltre all’assenza di condanne definitive risultanti dal certificato del casellario giudiziale rilasciato ai privati, anche l’assenza di sentenze di condanna coperte dalla non menzione e di sentenze patteggiate, al fine di consentire all’Amministrazione la valutazione del possesso dei requisiti di legge.

Il Fatto

Un lavoratore autonomo presentava domanda per la concessione di un’indennità una tantum di 6.000 euro, prevista dalla legge regionale 5 maggio 2021, n. 9, a compensazione del mancato reddito determinato dalla pandemia Covid-19. Il beneficio veniva inizialmente concesso con determina del 15 ottobre 2021.

A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, l’Amministrazione regionale revocava l’indennità rilevando che il beneficiario aveva riportato una condanna penale, circostanza ostativa alla partecipazione al bando secondo le direttive di attuazione adottate con deliberazione della giunta regionale n. 35/1 del 12 agosto 2021. Il ricorso gerarchico veniva rigettato e il successivo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, opposto dall’Amministrazione, veniva trasposto in sede giurisdizionale. Il ricorrente lamentava la violazione del principio di proporzionalità e del dovere di soccorso istruttorio, avendo ottenuto il beneficio della non menzione e non essendo tale circostanza espressamente richiamata dall’avviso pubblico tra i requisiti di ammissione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna, nella fase cautelare, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale. La pronuncia ha precisato che le sentenze di condanna con il beneficio della non menzione e le sentenze patteggiate non sono irrilevanti ai fini dell’ammissione a un beneficio pubblico, potendo incidere sulla moralità professionale del richiedente.

La Corte ha sottolineato che l’obbligo dichiarativo non si esaurisce nella certificazione rilasciata a richiesta dei privati. L’Amministrazione deve poter valutare compiutamente il possesso dei requisiti, il che implica che l’autodichiarazione debba estendersi anche alle condanne non menzionate e a quelle derivanti da applicazione della pena su richiesta. Il riferimento normativo è stato individuato negli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che disciplinano le dichiarazioni sostitutive.

La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Il provvedimento è stato adottato con le garanzie di oscuramento dei dati identificativi del ricorrente previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *