Improcedibilità dell’azione di annullamento dell’accesso per avvenuta ostensione dei documenti (TAR Puglia n. 877 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto dal controinteressato avverso il provvedimento che accoglie l’istanza di accesso ai documenti amministrativi, qualora l’ostensione della documentazione sia già avvenuta in corso di giudizio, con conseguente esaurimento degli effetti dell’atto impugnato. L’interesse della parte ricorrente a paralizzare l’accesso, configurabile fino al momento dell’effettiva ostensione, non può più ricevere alcuna tutela, né residua un interesse alla decisione di merito in assenza di una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società operante nel settore energetico aveva presentato al Comune una Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale aveva chiesto l’accesso all’intero fascicolo procedimentale e il Comune, con nota del 2 marzo 2026, aveva accolto l’istanza, postergando l’ostensione di quindici giorni per consentire la tutela giurisdizionale della controinteressata. Con successiva nota del 9 marzo 2026, il Comune aveva però disposto l’immediata trasmissione della documentazione, senza attendere il termine concesso.

La società ricorrente aveva impugnato entrambe le note, deducendo il difetto di un interesse concreto e attuale all’accesso in capo al Consorzio e il carattere meramente esplorativo dell’istanza, e chiedendo l’annullamento dei provvedimenti e l’ordine di non esibire i documenti. Il Tar aveva concesso la tutela cautelare, ma il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, aveva rilevato che l’ostensione era già avvenuta il 10 marzo 2026 e che i provvedimenti avevano esaurito i loro effetti, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accertato che l’ostensione della documentazione richiesta dal Consorzio era stata integralmente effettuata il 10 marzo 2026, come riconosciuto dalle stesse parti in causa. Da ciò deriva il venir meno dell’interesse a conseguire la tutela cautelare invocata, stante l’esaurimento degli effetti delle due note comunali impugnate, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

La Corte ha poi rilevato che il ricorso era divenuto improcedibile anche nel merito. L’interesse della ricorrente a paralizzare l’accesso alla documentazione, pur configurabile fino al momento antecedente all’ostensione, non poteva più ricevere alcuna tutela una volta che l’accesso era stato consentito. L’eventuale annullamento dei provvedimenti non avrebbe infatti restituito alcuna utilità concreta alla società, avendo la documentazione ormai esaurito la propria funzione conoscitiva in capo all’istante.

Il Collegio ha valorizzato la circostanza che la società ricorrente non avesse proposto una domanda risarcitoria connessa all’azione di annullamento, circostanza che la privava di qualsiasi interesse residuo alla decisione nel merito. In tal senso milita l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., che consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’atto solo quando sussista un interesse ai fini risarcitori.

La sentenza è quindi limitata alla declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese processuali tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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