Assegnazione temporanea ex art. 42-bis e insufficienza dei profili mansionistici nel diniego (TAR Puglia n. 461 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’assegnazione temporanea richiesta dal genitore militare ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 non può fondarsi sulla sola mancanza, presso la sede di destinazione, dello specifico profilo professionale rivestito dall’istante, atteso che la norma subordina il beneficio alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, sicché i rilievi di natura mansionistica sono inadeguati a sorreggere il rigetto. L’Amministrazione è comunque tenuta a un obbligo motivazionale stringente che dia conto dell’avvenuto bilanciamento tra le esigenze di servizio e gli interessi di rilievo costituzionale alla tutela della genitorialità e del minore, la cui valutazione non può essere elusa dal richiamo, pur applicabile, all’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, che consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio senza esonerare da una motivazione specifica e non generica.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato dell’Esercito in servizio a Bari, concludeva nell’estate 2024 la procedura di adozione di tre minori e presentava quindi istanza di assegnazione temporanea presso un ente dislocato a Lecce, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, per assistere la figlia minore più piccola, producendo relazioni pedagogiche e psicosociali. Lo Stato Maggiore dell’Esercito comunicava i motivi ostativi e, all’esito delle osservazioni dell’interessato, rigettava definitivamente l’istanza con provvedimento del 27 febbraio 2025, fondando il diniego sull’assenza nella sede richiesta del profilo professionale rivestito dal militare e su esigenze organiche.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR; la Sezione accoglieva l’istanza cautelare disponendo il riesame, a seguito del quale l’Amministrazione adottava un provvedimento di temporaneo impiego del ricorrente a Lecce, in deroga alle procedure ordinarie, facendo comunque permanere l’interesse alla decisione sul diniego originario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando i propri precedenti in fattispecie analoghe (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 544/2021, n. 85/2023, n. 970/2023 e n. 1287/2024), ha ritenuto fondata la censura incentrata sull’insufficiente motivazione del rigetto. Il Tribunale ha osservato che l’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 subordina espressamente l’assegnazione alla sussistenza di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva, con conseguente inadeguatezza dei rilievi di natura mansionistica opposti dall’Amministrazione, tanto più che nella specie non era stata contestata la vacanza di posti in organico nella posizione retributiva dell’istante presso la sede richiesta e le mansioni non risultavano di elevata specializzazione.
Quanto alla disposizione di cui all’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017 — che consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio — il Collegio ne ha reputato comunque ininfluente l’applicabilità al personale militare, poiché essa non legittima una motivazione generica né esime dalla preventiva valutazione delle esigenze di tutela di valori costituzionalmente rilevanti. Il provvedimento impugnato si era infatti limitato a un richiamo astratto all’equilibrio tra tutela della genitorialità e buon andamento dei pubblici uffici, senza effettuare la necessaria ponderazione comparativa con l’interesse concreto del minore e senza considerare il carattere temporaneo del beneficio.
La motivazione del diniego non ha, inoltre, adeguatamente valorizzato la tutela del minore, presidiata dall’art. 31 della Costituzione, dall’art. 3 della Convenzione di New York del 1989 e dall’art. 24 della Carta di Nizza, che impongono di dare conto dell’eventuale subvalenza delle ragioni familiari rispetto a quelle di servizio. Alla luce di tali carenze, il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il diniego per difetto di motivazione, disponendo il riesame, mentre ha respinto la domanda di condanna all’accoglimento dell’istanza, conseguente all’annullamento per vizio motivazionale. Le spese sono state integralmente compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.