Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per il pagamento della RPD (TAR Abruzzo n. 86 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato, intervenuto nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. Il tribunale è comunque tenuto ad esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, che segue il principio della soccombenza virtuale: l’amministrazione che abbia resistito in giudizio e che solo successivamente alla proposizione del ricorso abbia ottemperato alla sentenza è condannata alla refusione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti (RPD) per i periodi di effettiva prestazione lavorativa, per un importo di euro 6.062,62, oltre interessi e rivalutazione. Rimasta ineseguita l’amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione ha depositato una relazione dalla quale emergeva l’impossibilità, per ragioni organizzative e finanziarie, di provvedere al pagamento. Successivamente, con nota del 31 gennaio 2026, il ricorrente ha comunicato l’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l’integrale corresponsione delle somme dovute, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha tuttavia precisato che la definizione del giudizio non esime dall’esame del merito del ricorso, necessario ai soli fini della regolazione delle spese di lite. Sotto questo profilo, il ricorso è stato ritenuto fondato, come dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione da parte dell’amministrazione debitrice della sentenza di cui si domandava l’ottemperanza.
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla comunicazione di mancata impugnazione inoltrata dalla cancelleria, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, perfezionatosi con la notificazione della sentenza all’amministrazione e il successivo decorso dei 120 giorni.
Da ciò è derivata la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in misura ridotta in ragione della serialità della controversia e della sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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