Asilo nido senza autorizzazione: legittimo l’ordine di cessazione dell’attività (TAR Campania n. 2513 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio di asilo nido rientra tra i servizi residenziali e semiresidenziali indicati nella Sezione A del Catalogo e il suo esercizio è subordinato al rilascio dell’apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, non essendo sufficiente la sola presentazione della SCIA prevista per i servizi domiciliari e territoriali. Accertato lo svolgimento del servizio senza il prescritto titolo abilitativo, l’amministrazione competente è tenuta ad applicare il meccanismo sanzionatorio che impone l’immediata cessazione dell’attività. Il rilascio dell’autorizzazione in pendenza del giudizio, con efficacia dal momento del rilascio, non elide l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’operato amministrativo per il periodo pregresso, ma nemmeno sana il difetto del titolo per il passato. Il diniego dell’autorizzazione, se motivato su un atto plurimotivato non superato dal ricorrente, resiste alle censure.

Il Fatto

Una società attiva nel settore dei servizi educativi presenta al Consorzio di ambito territoriale, nel 2022 e poi nel 2023, istanza di autorizzazione al funzionamento di un asilo nido. La prima istanza non viene mai trasmessa al Consorzio dal Comune; la seconda viene respinta per superamento della ricettività; la terza, dell’aprile 2023, viene istruita autonomamente. Nel corso del procedimento un sopralluogo accerta che la struttura opera senza autorizzazione.

Il Consorzio ordina la cessazione dell’attività e, con successivi verbali, respinge l’istanza di autorizzazione. La società impugna i provvedimenti davanti al TAR Campania e, nel corso del giudizio, ottiene finalmente l’autorizzazione nel febbraio 2026, con efficacia solo per il futuro. Insiste allora per la decisione nel merito, avendo interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’operato amministrativo per gli anni pregressi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, contenuto nel Regolamento regionale n. 4/2014. L’art. 4 subordina l’esercizio dei servizi residenziali e semiresidenziali al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione competente individuata dall’ambito territoriale. L’art. 7, invece, riserva la sola SCIA ai servizi domiciliari e territoriali. Poiché l’asilo nido è compreso nella Sezione A del Catalogo, i giudici escludono che la sola presentazione della segnalazione certificata possa legittimarne l’avvio.

Su questa base il TAR rigetta il ricorso principale avverso il verbale che ha ordinato la cessazione dell’attività. Una volta accertato, con il sopralluogo, che la struttura operava sine titulo, il Consorzio non poteva che applicare l’art. 13, comma 4, del Regolamento, che impone l’immediata cessazione del servizio svolto senza il prescritto titolo abilitativo. Risulta quindi irrilevante il richiamo alla comunicazione di avvio del procedimento.

Quanto ai motivi aggiunti avverso i dinieghi, il Collegio ne rileva la natura di atto plurimotivato. Il rigetto si fonda su due ragioni autonome: la presunta mancanza di spazi autonomi dell’asilo nido rispetto agli altri indirizzi scolastici presenti nell’edificio e l’inidoneità della documentazione sanitaria prodotta. Il certificato ASL del 6 aprile 2023 è espressamente riferito soltanto ad alcuni vani del fabbricato e alle sole aule Nido 4-5-6 e 10; il certificato dell’ottobre 2023 è successivo all’istanza; il parere del 2021 si riferisce a una domanda diversa. Anche in sede cautelare il Tribunale aveva confermato queste valutazioni. Le contestazioni della ricorrente non risultano quindi superate.

Il Collegio affronta infine l’argomento dell’autorizzazione sopravvenuta. Il rilascio dell’autorizzazione nel febbraio 2026 è fondato su un’istanza nuova del dicembre 2025, corredata da un distinto certificato ASL, che nulla può rilevare per la domanda pregressa dell’aprile 2023. Il diniego di quest’ultima resta correttamente motivato con riferimento alla inidoneità della certificazione sanitaria allegata.

Il TAR dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione, respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti, condanna la ricorrente alla refusione delle spese in favore del Consorzio e compensa le spese con la Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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