Esecuzione del giudicato bonus docenti con commissario ad acta (TAR Lazio n. 9883 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la regolare notificazione della sentenza passata in giudicato e decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione che non abbia fornito chiarimenti in ordine all’esecuzione del titolo è condannata a ottemperare, senza che i presupposti della pretesa riconosciuta possano essere sindacati. La mancata esecuzione del giudicato che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente legittima la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese di lite, liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 107/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla costituzione della Carta, con accredito delle somme corrispondenti, ovvero al risarcimento del danno per i docenti cancellati dalle graduatorie. Avendo il Ministero serbato una condotta inerte, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento della pubblica amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, rilevando la regolare notificazione della sentenza ai fini esecutivi e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Confermata la competenza del Tribunale amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi formalmente, non aveva fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del titolo.

Richiamando il principio giurisprudenziale di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), la sentenza afferma che l’inerzia dell’Amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, determina l’accoglimento della pretesa. Il giudice dell’ottemperanza non può sindacare i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato, che costituiscono il presupposto indefettibile dell’obbligo di esecuzione gravante sull’Amministrazione.

Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza n. 107/2024 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato fin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente.

Il Collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rinviando ogni valutazione a un’eventuale perdurante inottemperanza. Ha inoltre disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), rilevando la criticità sistemica determinata dall’inerzia costante dell’Amministrazione in materia di bonus docente, che costringe i docenti a un ulteriore giudizio per ottenere l’esecuzione delle pronunce. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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