Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e limiti del risarcimento ex art. (TAR Lombardia n. 1150 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, l’Amministrazione che non vi abbia dato esecuzione deve essere condannata a provvedervi nel termine fissato dal giudice, con nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di pagamento degli interessi legali è accolta, assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento, anche tardivo, ovvero quello dell’intervento del Commissario. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., poiché il danno da mancata esecuzione in forma specifica non è in re ipsa e, in assenza di specifica prova gravante sul ricorrente, risulta coperto dal riconoscimento degli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta e a rifondere le spese processuali.
Nonostante la notifica del titolo, avvenuta in data 21.03.2024, e il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria in data 16.12.2024, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta, il pagamento di rivalutazione e interessi e il risarcimento dei danni ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione Generale, con precisazione che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Quanto agli interessi legali, la domanda è stata accolta. Il Collegio ha fissato quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, ovvero quello dell’intervento del Commissario, richiamando Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021. L’insediamento del Commissario non priva infatti l’Amministrazione del potere di provvedere.
È stata invece rigettata la richiesta di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. al risarcimento del danno da mancata esecuzione in forma specifica. Il Collegio ha ritenuto che tale danno, in mancanza di specifica prova il cui onere incombeva sul ricorrente, sia coperto dal riconoscimento degli interessi legali medio tempore maturati, non potendo essere considerato un danno in re ipsa. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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