Obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4117 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notifica all’amministrazione, la mancata esecuzione da parte di quest’ultima legittima il tribunale amministrativo ad accogliere il ricorso, assegnando un termine per adempiere e nominando sin d’ora un commissario ad acta. L’attività commissariale, rientrando nei compiti istituzionali del funzionario designato, non dà diritto ad alcun compenso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 2226/2024 del 2 maggio 2024, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’importo di euro 500 per ciascun anno scolastico. Nonostante la condanna, l’amministrazione non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia. Il docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza, risultando ancora inadempiente. Ha inoltre accertato che la pronuncia era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, e che era stata notificata al Ministero in data 29 luglio 2024.
Il Tribunale ha quindi verificato la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, per l’accoglimento del ricorso in sede di ottemperanza. La circostanza che la sentenza fosse stata notificata e non eseguita ha integrato i presupposti per l’azione.
Conseguentemente, il TAR ha condannato l’amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che interverrà solo su istanza del creditore trascorso il termine assegnato, provvedendo entro sessanta giorni alla determinazione dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari.
Il Collegio ha precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non essendo pertanto dovuto alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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