Cessata materia del contendere per esecuzione del giudicato e spese per soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 537 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta, integrale attribuzione della provvidenza richiesta dalla parte ricorrente nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire. Il giudice dell’ottemperanza è comunque tenuto a valutare la fondatezza del ricorso, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. L’accoglimento implicito della domanda si desume dall’esatta e tempestiva esecuzione spontanea, da parte dell’amministrazione debitrice, del giudicato successivamente all’introduzione del giudizio. In tal caso, l’amministrazione soccombente è condannata alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del beneficio per un importo complessivo di euro 1.000,00.
Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione al titolo esecutivo, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo. Costituitosi in giudizio nel novembre 2025, il Ministero depositava documentazione attestante l’avvenuto adempimento; la ricorrente confermava di aver ottenuto la provvidenza richiesta nel mese di febbraio 2026, insistendo unicamente per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato, con conseguente necessità di dichiarare cessata la materia del contendere.
Ciò nonostante, il giudice amministrativo ha ritenuto di dover esaminare nel merito la domanda, ai soli fini della regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Il ricorso è stato giudicato fondato, come dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione spontanea della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice.
Il Collegio ha, quindi, verificato la sussistenza dei presupposti per l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, individuati dall’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.: da un lato, il passaggio in giudicato della pronuncia, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione; dall’altro, il verificarsi della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva prevista dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, ossia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione.
Accertata la fondatezza della pretesa esecutiva, il Ministero è stato conseguentemente condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate tenendo conto del valore della controversia e della natura seriale della medesima, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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