Sanzione pecuniaria per inottemperanza alla demolizione estesa all’usufruttuario (TAR Campania n. 8406 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione si applica ai destinatari di tale ordine. Essa costituisce una misura aggiuntiva, distinta e autonoma rispetto all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, e prescinde dalla responsabilità per l’abuso. L’ordine demolitorio ha natura reale e va rivolto a chi, al momento della sua emanazione, si trovi con il bene in un rapporto materiale tale da consentire il ripristino dell’ordine urbanistico violato. Ne consegue che la sanzione colpisce anche l’usufruttuario, il quale, quale possessore, ha la giuridica e materiale possibilità di dare esecuzione al provvedimento, ancorché estraneo alla commissione dell’illecito edilizio.

Il Fatto

L’immobile oggetto di causa si trova nel Comune di Casalnuovo di Napoli. Nel 2012 è stata realizzata una veranda abusiva di circa 20 mq in ampliamento dell’appartamento. Nel 2015 il bene è pervenuto per successione ereditaria all’attuale proprietaria, con vincolo di usufrutto in favore della ricorrente.

Dopo l’ordine di demolizione del 2021, rimasto ineseguito, il Comune ha irrogato con ordinanza del 5 luglio 2022 la sanzione pecuniaria di 10.000,00 euro a carico di ciascuna delle due destinatarie. La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Campania, deducendo di essere estranea all’abuso e di non essere proprietaria né responsabile o committente dello stesso. L’amministrazione ha resistito, eccependo l’improcedibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti e chiedendo il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di improcedibilità, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. La questione centrale riguarda l’applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 al soggetto che, pur non essendo proprietario né responsabile dell’abuso, sia destinatario dell’ordine di demolizione e abbia la materiale disponibilità del bene.

Il Tribunale ha qualificato la sanzione come misura aggiuntiva, distinta e autonoma rispetto all’acquisizione gratuita del bene. La sua funzione è mantenere indenne l’amministrazione comunale dalle spese di ripristino derivanti da ordinanze disattese e rappresentare una reazione dell’ordinamento all’inosservanza dell’ordine. Da ciò discende che essa si applica ai destinatari dell’ordine demolitorio.

Il percorso argomentativo si fonda sulla natura reale dell’ordine di demolizione. Richiamando le Adunanze Plenarie n. 9/2017 e n. 16/2023, il Collegio ha ribadito che tale ordine prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante e va emanato anche nei confronti di chi non ha commesso la violazione, ma si trovi con il bene in un rapporto tale da consentire la restaurazione dell’ordine giuridico violato.

Il Tribunale ha poi richiamato Cons. Stato, Sez. VI, n. 6867 del 2023, secondo cui la mancata individuazione del responsabile materiale non esclude che l’ordine possa essere rivolto al proprietario, possessore o detentore, destinatario finale degli effetti del provvedimento. Sul punto ha citato anche Cons. Stato, Sez. VII, n. 237 del 2023, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5031 del 2022 e TAR Lazio, Sez. II bis, n. 8969 del 2025.

Da tali premesse il Collegio ha tratto la conclusione che l’usufruttuario, in quanto possessore e titolare della disponibilità materiale del bene, è destinatario dell’ordine demolitorio e delle conseguenze della sua inottemperanza, anche se non identificabile come responsabile dell’abuso. Irrilevante è dunque la sua estraneità alla realizzazione dell’intervento. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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