Ottemperanza Carta docente: ordine al MIM con penalità di mora (TAR Campania n. 4598 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato, che accerta il diritto del docente di ruolo a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, è titolo per il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. L’amministrazione è tenuta a eseguirla nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, decorso inutilmente il quale il giudice nomina un Commissario ad acta. Sussistono i presupposti per la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata all’interesse legale, che decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione del relativo buono elettronico. Rimasta inadempiente l’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione versata in atti è emersa la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, essendo la sentenza stata notificata all’amministrazione e non risultando alcuna esecuzione.
Il TAR ha pertanto ordinato all’amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo esecutivo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto alla esecuzione su istanza della parte ricorrente, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ne ha riconosciuto la sussistenza, non essendo state evidenziate valide ragioni ostative, e ha reputato equo parametrarne l’importo all’interesse legale, come ora esplicitato dalla lett. e) dell’art. 114, comma 4, c.p.a. La decorrenza delle astreintes è stata fissata dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, con cessazione all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo.
Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, comprensive di quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza e liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla corresponsione del compenso per l’eventuale Commissario ad acta.
Nota della Redazione
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