Ricorsi riuniti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 218 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla pretesa, o comunque la dichiarazione delle parti di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determina l’improcedibilità dei ricorsi riuniti, restando assorbita ogni ulteriore censura e non essendo più ravvisabile l’interesse a una pronuncia di merito. Il giudice amministrativo, preso atto della sopravvenienza con adesione delle controparti, dichiara i ricorsi improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.. La soccombenza non si configura in senso proprio, cosicché le spese possono essere compensate tra le parti.
Il Fatto
Due società titolari di progetti eolici interferenti tra loro impugnavano davanti al TAR Puglia i rispettivi provvedimenti autorizzativi. La prima ricorrente censurava l’autorizzazione unica regionale e il P.A.U.R. rilasciati in favore della controinteressata, nella parte in cui interessavano alcuni aerogeneratori e le relative opere di connessione. Con autonomo ricorso, la seconda società impugnava l’autorizzazione unica e i presupposti atti di VIA riferiti all’impianto della prima, spiegando anche ricorso incidentale.
I due giudizi erano connessi per oggetto e per parti, cosicché il Collegio li riuniva. Nel corso del giudizio entrambe le ricorrenti depositavano atti con cui dichiaravano il sopravvenuto difetto di interesse, con adesione delle controparti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la connessione soggettiva e oggettiva tra i due ricorsi, disponendone la riunione ai fini di una trattazione unitaria.
Nel merito, il TAR prende atto che le ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione, con adesione delle controparti. La caduta dell’interesse alla pronuncia rende superfluo l’esame delle numerose censure articolate, che investono l’impatto cumulativo, il rispetto delle linee guida regionali e nazionali, il difetto di istruttoria e i profili partecipativi.
Il giudice amministrativo qualifica l’effetto in termini di improcedibilità dei ricorsi riuniti, secondo lo schema dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamato espressamente. La declaratoria non comporta accertamento nel merito delle pretese incrociate.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti, in considerazione della natura della sopravvenienza e dell’adesione delle controparti. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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