Obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato del giudice ordinario sulla Carta Docente (TAR Abruzzo n. 554 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Presupposti necessari sono la formazione del giudicato e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione, assegna un termine per provvedere e nomina sin da subito un commissario ad acta che operi in caso di perdurante inadempimento, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico della c.d. “Carta Elettronica del Docente” di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, con condanna dell’amministrazione all’erogazione della prestazione. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata per l’esecuzione.
Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’accoglimento della domanda, la condanna al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell’azione. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, era decorso senza che l’amministrazione avesse provveduto.
Quanto alla giurisdizione, ha rammentato che l’ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo esecutivo, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere. In accoglimento della domanda, ha altresì nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega, affinché, decorso infruttuosamente il termine, ponga in essere ogni atto necessario all’esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha precisato che il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di spesa, specificando che la mancanza di fondi o di cassa non può impedire l’esecuzione. Ha infine condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura ridotta trattandosi di ricorso di natura seriale, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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