Sopravvenuto difetto di interesse per rinuncia all’istanza di riconoscimento: improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 13037 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tale evenienza, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, dovendosi limitare a dichiarare l’improcedibilità. La declaratoria consegue alla mera manifestazione di volontà della parte, espressa tramite il proprio difensore, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, indipendentemente dalla notifica alle altre parti costituite. La sopravvenuta rinuncia all’istanza sottostante, che ha determinato il venir meno dell’interesse strumentale alla pronuncia, è circostanza idonea a giustificare l’improcedibilità. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la comunicazione con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza di riconoscimento di un titolo estero, finalizzata alla partecipazione ai percorsi formativi per il sostegno. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente presentava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, avendo rinunciato all’istanza di riconoscimento in data 22.06.2026. Il Ministero si era costituito in giudizio, mentre la controinteressata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione depositata dalla parte ricorrente, sebbene non notificata alle altre parti, integra una manifestazione di volontà di non proseguire nel giudizio. Tale dichiarazione è stata valutata alla luce del quadro normativo di riferimento, in particolare dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

La giurisprudenza citata in motivazione è unanime nel ritenere che, in presenza di una dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non possa esaminare il merito della controversia. Il principio dispositivo impone infatti di arrestarsi dinanzi alla volontà della parte di non ottenere una decisione, non potendo il giudice sostituirsi all’interesse azionato. La declaratoria di improcedibilità rappresenta, pertanto, l’esito necessario e doveroso del giudizio.

La Corte ha richiamato, a sostegno di tale conclusione, una serie di precedenti del Consiglio di Stato, evidenziando la natura consolidata dell’orientamento. La peculiarità della fattispecie e le circostanze complessive hanno indotto il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio, evitando la condanna della parte rimasta soccombente solo in ragione della propria rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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