Ottemperanza per inerzia dell’Amministrazione sul riconoscimento dell’abilitazione estera, commissario ad acta e astreinte modulata (TAR Lazio n. 12172 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza da eseguire non risulta sospesa e l’Amministrazione non abbia provveduto a dare esecuzione alle statuizioni in essa contenute, non essendo sindacabili in tale sede i presupposti della pretesa riconosciuta. L’annullamento giurisdizionale di un diniego di riconoscimento di un titolo abilitativo estero impone all’Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento che riesamini l’istanza, tenendo conto dei principi enunciati dal giudice. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta e condannare l’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la cui misura deve essere stabilita in modo da non trasformarsi in una sproporzionata locupletazione per il privato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto l’annullamento, con sentenza del TAR Lazio n. 9425/2020, del decreto ministeriale che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania. Il giudice di primo grado aveva rilevato il difetto di motivazione del diniego, non risultando compiute le valutazioni e comparazioni delle competenze formative richieste dalla normativa europea e nazionale. L’appello proposto dall’Amministrazione avverso tale sentenza era stato dichiarato perento dal Consiglio di Stato con decreto n. 621 del 5 aprile 2022.
Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza favorevole, il Ministero non aveva emesso alcun nuovo provvedimento sulla domanda di riconoscimento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento dell’actio iudicati, non risultando la sentenza n. 9425/2020 sospesa. L’avvenuta declaratoria di perenzione dell’appello ha reso definitivo il giudicato favorevole al ricorrente. Il Collegio ha constatato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva provveduto a emanare un nuovo provvedimento finale sull’istanza di riconoscimento, nonostante l’annullamento del diniego originario.
Il TAR ha precisato che i presupposti della pretesa azionata non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo stato definitivamente accertato il diritto alla riapertura del procedimento e al riesame dell’istanza alla luce dei principi espressi in sentenza. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni, provvedendo a un’esatta indagine tecnica sulle competenze effettivamente acquisite all’estero.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.
Il TAR ha infine accolto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della astreinte, richiamando la funzione compulsiva e sanzionatoria della misura. Facendo applicazione dei criteri indicati dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2019, ha determinato la penalità in misura di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla scadenza dei termini assegnati e con un limite massimo complessivo di 3.000,00 euro, onde evitare che la sanzione si trasformi in una fonte di ingiustificato arricchimento per il privato.
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Nota della Redazione
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