L’uso civico prevale sulla disciplina urbanistica nel mutamento di destinazione di terre alienate (TAR Abruzzo n. 132 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di destinazione impresso su un terreno gravato da uso civico, dedotto come condizione dell’alienazione ai sensi dell’art. 12 della legge n. 1766/1927, ha natura conformativa: segue il bene ancorché alienato e si estende all’intero manufatto realizzato sul suolo, impedendo il mutamento di destinazione d’uso dei locali per lo svolgimento di attività commerciali. In presenza di tale vincolo, la disciplina urbanistica non trova applicazione, recedendo la disciplina speciale volta a preservare l’uso collettivo del bene. La dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di mutamento di destinazione può essere adottata in forma semplificata dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, senza avviare la fase partecipativa, quando sussiste una causa ostativa attuale e immanente.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’area gravata da uso civico alienata dal Comune con ordinanza dirigenziale regionale del 2000, chiedeva il mutamento di destinazione urbanistica di parte dei locali della propria sede per esercitarvi attività commerciali di noleggio attrezzature sciistiche e somministrazione di alimenti. Il Comune dichiarava l’improcedibilità dell’istanza, richiamando il persistente divieto di attività commerciali. La società impugnava il provvedimento deducendo incompetenza del dirigente, violazione della disciplina urbanistica e dei principi di buona amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato con priorità il vizio di incompetenza, respingendolo: il procedimento di mutamento di destinazione si compone di più fasi e si conclude con delibera consiliare, ma il Comune ha correttamente omesso di avviare la fase partecipativa ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, per l’immanenza della causa ostativa. Ne consegue la qualificazione del provvedimento come atto in forma semplificata, con dequotazione dell’onere motivazionale.
La Corte ha valorizzato la natura conformativa dell’uso civico, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui il vincolo di destinazione conforma il bene e circola insieme al diritto di proprietà. Il divieto di attività commerciale è stato dedotto come condizione dell’alienazione fin dalla delibera consiliare del 1997 ed è stato confermato nell’atto di alienazione del 2003 e nell’atto di transazione del 2023, che ha rinunciato alla cessione gratuita di alcuni locali ma ha mantenuto il divieto per l’intera sede.
Quanto alla tesi del venir meno del vincolo per effetto della transazione, il Tribunale l’ha respinta: il vincolo di destinazione apposto sul terreno si estende all’intero manufatto, non essendo necessario che i singoli locali siano menzionati negli atti. Il parere favorevole della Giunta del 2013 è stato superato dal successivo parere urbanistico negativo dell’Ufficio Tecnico del 2014.
Il Collegio ha infine chiarito che la disciplina urbanistica non consente il mutamento di destinazione in presenza del vincolo derivante dall’uso civico: la normativa edilizia regola l’attività edificatoria dei privati, che deve recedere di fronte alla disciplina speciale di tutela dell’uso collettivo. La nota regionale del 2024, che dichiarava l’incompetenza a rilasciare nuove autorizzazioni, non incide sull’attualità del vincolo già impresso nel 2000.
Il ricorso è stato respinto, previa ammissione dell’intervento ad opponendum della società concorrente, titolare di un interesse qualificato al rispetto delle regole della concorrenza nel medesimo comprensorio sciistico.
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Nota della Redazione
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